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Normativa e prassi

Controversie pendenti: fine convalescenza tra medici legali e Fisco

L’Agenzia accantona le liti relative alle prestazioni eseguite negli anni d’imposta fino al 2004

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Si curano con l’Iva le prestazioni medico-legali effettuate dal 2005 in poi. L’ultima legge Finanziaria ha, infatti, stabilito  che le attività professionali di medicina legale siano assoggettate al regime Iva ordinario, a decorrere dall’anno d’ imposta 2005. Di conseguenza, con la circolare n. 20/E odierna, l’agenzia delle Entrate mette una pietra sopra a tutte le controversie pendenti relative agli anni d’imposta fino al 2004, nelle quali l’amministrazione finanziaria ha assunto posizioni in contrasto con la nuova norma.
Quest’ultima risponde all’esigenza di armonizzare la legislazione nazionale con quella comunitaria in materia di prestazioni di medicina legale, allineandosi alle pronunce della giurisprudenza dell’Unione Europea. La Corte di giustizia ha infatti individuato nel principio di tutela della salute il discrimen che definisce l’esenzione dall’imposta degli interventi di natura sanitaria.

Una chiave di lettura già adottata dalla circolare 4/E del 2005 che limitava l’esenzione Iva alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. Lo stesso principio vale anche per i trattamenti preventivi eseguiti su persone che non soffrono di alcuna malattia.

Sul piano dell’efficacia nel tempo dei nuovi criteri di esenzione, si ritengono dunque superate le disposizioni della risoluzione n.174/E del 2005, nella parte in cui non distingueva fra i diversi periodi d’imposta, considerando imponibili tutte le prestazioni per cui i medici avevano emesso fatture in esenzione da Iva, a prescindere dall’anno.
La Finanziaria 2008 ha infatti affermato l’imponibilità delle prestazioni medico-legali a decorrere dall’anno d’imposta 2005.

All’interno del nuovo quadro normativo si inscrive la ratio della circolare di oggi, che indica agli uffici come comportarsi di fronte alle controversie pendenti in materia. Più precisamente, nel caso in cui l’amministrazione abbia assunto posizioni non in linea con la nuova norma, le liti in attesa di giudizio dovranno essere abbandonate secondo le modalità di rito.
Finisce così la convalescenza delle controversie tra medici legali e Fisco.
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