Dal 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto o i contribuenti Iva che esercitano attività assimilate (articolo 22, Dpr 633/1972), potranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sui corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuati. La procedura è prevista dal Dlgs 127/2015, su input della legge 23/2014, per la semplificazione e la riduzione degli adempimenti da parte dei contribuenti.
Il provvedimento del 28 ottobre 2016 dell’Agenzia delle Entrate, definisce le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la modalità per l’esercizio dell’opzione, le informazioni da inviare, il loro formato e i termini di trasmissione, e le regole di approvazione delle componenti hardware e software per garantire la sicurezza (autenticità, integrità e riservatezza) delle notizie comunicate.
Debutta il “registratore telematico”
Per inviare quotidianamente al Fisco le informazioni sui corrispettivi giornalieri, gli esercenti devono dotarsi di “registratori telematici”. Così il provvedimento definisce gli strumenti tecnici in grado di registrare, memorizzare, trasmettere e sigillare i dati fiscali introdotti. Gli apparecchi elettronici approvati hanno ricevuto il parere positivo dell’apposita commissione, che ne ha valutato la conformità rispetto a quanto disposto dal provvedimento in esame e alle specifiche tecniche allegate.
I “registratori di cassa” in funzione e validi al 1° gennaio 2017 o, in tale data prodotti ma ancora non utilizzati oppure realizzati dopo ma conformi al modello approvato con provvedimento del direttore delle Entrate, in corso di validità al 1° gennaio 2017, possono diventare “registratori telematici” se riadattati secondo le regole indicate nelle specifiche tecniche allegate.
I dispositivi elettronici entrano in servizio dalla prima trasmissione on line effettuata; contestualmente, sono censiti, in automatico, dall’Agenzia delle Entrate e identificabili attraverso un apposito QRCODE.
Le informazioni acquisite dall’Amministrazione finanziaria sono a disposizione del titolare del registratore o di un suo delegato in una apposita sezione del sito dell’Agenzia, in modo che lui stesso possa verificare la correttezza e corrispondenza del flusso delle informazioni inviate.
I dati, potranno essere utilizzati, inoltre, per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e Iva e per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto, specifica il provvedimento, dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
Il registratore telematico, dal prossimo gennaio, potrà essere, comunque, usato come registratore di cassa da coloro che non hanno esercitato l’opzione.
La scelta viaggia on line
I commercianti che scelgono la strada della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, possono esercitare tale opzione esclusivamente on line, attraverso la funzione e il servizio telematico disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
La scelta deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione e memorizzazione e sarà valida per cinque anni, con rinnovo automatico, salvo revoca, di quinquennio in quinquennio.
Per coloro che iniziano l’attività nel corso dell’anno e vogliono utilizzare subito la procedura, l’adesione varrà dall’anno solare in cui è esercitata.
A fine giornata arriva il “sigillo”
La memorizzazione e l’invio dei dati sui corrispettivi avviene, quindi, esclusivamente attraverso il registratore telematico che, a fine giornata genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette alle Entrate.
La procedura si considera andata a buon fine soltanto quando il contribuente ha ricevuto l’attestazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. In caso contrario, il file è respinto e l’interessato deve inviarne uno corretto entro cinque giorni dalla comunicazione di scarto.
Corrispettivi giornalieri. I pass
per trasmissione e memorizzazione
L’adesione alla procedura va espressa, tramite l’apposita funzione disponibile sul sito delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio dell’invio dati
