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Normativa e prassi

Corrispettivi new slot e videolottery:
no alla trasmissione telematica

Le somme percepite dai gestori rappresentano il compenso per il servizio di raccolta delle giocate, esente da Iva, per le quali non va emessa fattura; vanno, comunque, annotate nel previsto registro

videolottery

Non è tenuto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi il gestore di apparecchi di intrattenimento e divertimento installati in luogo pubblico poiché le somme percepite tramite new slot e videolottery rappresentano i compensi per il servizio di raccolta delle giocate. Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con risposta n. 9 del 21 gennaio 2020.
 
Il dubbio è posto da un gestore che, in base a un contratto stipulato con un concessionario, opera in qualità di service per la raccolta del gioco lecito mediante apparecchiature.
L’attività è svolta per conto dello stesso concessionario, per cui il gestore raccoglie le somme giocate, comprensive del Preu e di canone di concessione riguardanti gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del Tulps. Gli apparecchi, di proprietà del concessionario, sono ubicati presso bar, tabaccherie, sale da gioco, sale scommesse, sale bingo di esercenti che hanno sottoscritto, a loro volta, un contratto con il concessionario.
L’istante fa presente che per la sua attività percepisce compensi distinti a seconda della tipologia di apparecchio gestito, new slot e videolottery, e tali compensi vengono annotati nel registro dei corrispettivi, come previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 6) del decreto Iva, per la quota spettante, tramite rendiconti ricevuti dal concessionario.
Inoltre, lo stesso istante percepisce introiti dalla gestione di apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, quali giochi per bambini, freccette, flipper, biliardini eccetera, di sua proprietà la cui raccolta periodica delle somme incassate da parte di suoi dipendenti viene annotata nel registro dei corrispettivi con aliquota Iva al 22%.
 
L’Agenzia delle entrate ricorda innanzitutto che l’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
Pertanto coloro che effettuano operazioni individuate dall’articolo 22 del decreto Iva, ad eccezione di quelle esonerate in base al decreto ministeriale del 10 maggio 2019, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, utilizzando “[...] strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati [...]”.
 
Le somme percepite tramite le new slot e videolottery rappresentano il compenso per il servizio di raccolta delle giocate, esente da Iva, le quali non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, in base all’articolo 22 del decreto Iva, e possono semplicemente essere annotate nel registro dei corrispettivi (infatti l’articolo 21, comma 6, lettera c) del decreto Iva esclude per tali operazioni l'obbligo di emissione della fattura).
 
Per quanto riguarda gli apparecchi e i congegni di divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, i funzionari delle Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 10 maggio 2019 stabilisce che “In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, non si applica: a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015”.
Inoltre, l’articolo 2, comma 1, lettera g) del Dpr n. 696/1996 prevede che “Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:
[...]
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”.
Da qui ne consegue che anche i corrispettivi incassati attraverso apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l'obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi.

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