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Normativa e prassi

Per i corsi di istruzione universitaria
spese di “ricognizione” in detrazione

Sono riconosciute tra gli importi ammessi all’agevolazione anche quelli pagati dagli studenti fuori corso e riferiti a più anni accademici

spese universitarie

Rientrano tra le spese che scontano la detrazione dell’imposta lorda, pari al 19% delle spese stesse, i costi sostenuti dallo studente, non decaduto o rinunciatario, che a seguito di un periodo di interruzione degli studi intenda riattivare la propria carriera accademica. Questo il contenuto della risposta all’interpello n. 434 del 28 ottobre 2019.

La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente che si era iscritto nel 1974 al corso biennale di Amministrazione presso la Scuola di amministrazione aziendale di Torino e che, dopo aver frequentato i previsti anni accademici e aver sostenuto tutti gli esami stabiliti dal corso di studi, non aveva discusso la tesi. Successivamente, nel 2018, l’istante ha effettuato la “ricognizione” e, dopo aver presentato la tesi, ha ottenuto il previsto titolo. Per la ricognizione e la tesi l’interessato ha sostenuto una spesa pari a 8.400 euro, come risulta dalla fattura rilasciata dalla Scuola, e, a questo punto, chiede se può portare in detrazione tale importo come spesa di istruzione universitaria.

L’Agenzia delle entrate nell’argomentare la propria risposta ricorda che l’articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir, prevede per le spese sostenute per la frequenza di corsi presso le università statali e non statali una detrazione dell’imposta lorda pari al 19% delle spese stesse. L’importo da portare in detrazione per la frequenza di corsi presso università non statali non può superare quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Con la circolare n. 13/2019, l’Agenzia ha ricordato che la detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria
  • corsi universitari di specializzazione
  • master universitari
  • corsi di dottorato di ricerca
  • istituti tecnici superiori
  • nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.


Inoltre la detrazione spetta per le spese sostenute, anche se riferite a più anni, per: le tasse di immatricolazione e iscrizione anche da parte degli studenti fuoricorso; le soprattasse per esami e laurea; la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea; la frequenza dei Tirocini formativi attivi.

Per quanto riguarda la possibilità di detrarre i costi di ricognizione, l’Agenzia ne definisce il significato: si tratta del procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tal caso lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta al posto dell'intero importo delle tasse d'iscrizione degli anni già trascorsi.

Nel caso in esame il “Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019-2020” dell’Università degli studi di Torino in tema di ricognizione precisa che “coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, possono riattivare la carriera pagando un diritto fisso di importo pari a euro 200,00 per anno accademico e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione”.
Di conseguenza, poiché il corso della Scuola di amministrazione aziendale di detta Università rientra fra quelli di laurea di perfezionamento e/o di specializzazione di università statali e non statali previsti dalla norma, l’istante può portare in detrazione le spese sostenute per "ricognizione", oltre ai costi sostenuti per la tesi, dal momento che tra le somme ammesse all'agevolazione rientrano anche quelle pagate dagli studenti fuori corso e riferite a più anni accademici.

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