I costi di immatricolazione dei veicoli, addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrano nel perimetro di esenzione dall’imposta di bollo (articolo 5 della tabella B allegata al Dpr n. 642/1972) se riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva. Se, invece, il pagamento include somme soggette e non a Iva, il bollo deve essere versato ma solo se le operazioni non soggette a Iva sono di importo pari o superiore a 77,47 euro. È la sintesi della risposta n. 328 del 15 maggio 2023, dell’Agenzia delle entrate.
L’istante è una società concessionaria di auto che si avvale di un’agenzia esterna per fare le pratiche di immatricolazione. Tali costi di messa su strada sono addebitati all’acquirente in fattura e l’istante, quindi, chiede se possono usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo.
L’Agenzia ripercorre la normativa sul bollo che prevede l’assoggettamento all'imposta di bollo per gli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa (articolo 1, Dpr n. 642/1972), nella misura di 2 euro per ogni esemplare. L'imposta inoltre non è dovuta quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47).
L’Agenzia ricorda, inoltre, la norma di esenzione secondo cui per le fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, “l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (articolo 6 della Tabella B annessa al Dpr n. 642/1972). Come chiarito anche dalla risoluzione n. 98/2001, la disposizione derogatoria si applica in presenza di fatture che recano solo corrispettivi soggetti ad Iva. Pertanto, in caso di fatture che riportando anche corrispettivi non soggetti ad Iva, si applica la disciplina generale di cui al richiamato articolo 13 della Tariffa.
Fatte queste premesse l’Agenzia ritiene che per le fatture emesse dalla società istante a carico del cliente l’imposta di bollo non è dovuta se riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.
Se, invece, riguardano il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva sia somme non soggette ad imposta sul valore aggiunto (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), si applicherà l'imposta di bollo se le somme non soggette ad Iva sono di importo pari o superiore a euro 77,47 (articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972).
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