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Normativa e prassi

Costi da investimenti pubblicitari:
sì al bonus, anche se rimborsati

Le spese agevolate, restituite da un’altra società del gruppo, in ogni caso, concorrono a formare il reddito imponibile della compagine che le ha inizialmente sopportate

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Gli investimenti pubblicitari incrementali, realizzati dalla società italiana, che commercializza champagne e altri alcolici nell’ambito di un gruppo multinazionale francese, ammessi al credito d’imposta previsto dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, tramite il riconoscimento del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, sono agevolati anche agli occhi del Fisco. Il rimborso dei costi da parte di un’altra compagine del gruppo non mette in discussione il bonus, in quanto lo stesso rimborso finisce nella dichiarazione dei redditi della società che si è rivolta all’Agenzia per essere sicura di poterne fruire.

La conferma arriva con la risposta n. 143 del 21 marzo 2022, fornita dall’Agenzia delle entrate a una società che, come in sintesi anticipato, opera nel settore della distribuzione di vini e altre bevande alcoliche, fa parte di un gruppo multinazionale francese e, in particolare, è interamente controllata da due compagini. Una di queste, di diritto francese, tra l’altro, si occupa della gestione dei servizi di marketing e della promozione dei prodotti e, per tale attività, in Italia si avvale dell’istante, che gestisce la promozione e il marketing a livello locale, anche attraverso investimenti pubblicitari, su periodici ed emittenti televisive e radiofoniche, sostenendone direttamente i costi. Questi ultimi, infine, le vengono rimborsati, dalla sua controllante.
Tanto premesso, la società istante vuole sapere se tale rimborso può rappresentare un ostacolo alla fruizione dell’agevolazione in argomento, nonostante, in seguito alla presentazione della “Comunicazione per l'accesso al credito di imposta” al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, della presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sopportate nel 2018, le sia stato riconosciuto il beneficio.

L’Agenzia, dopo aver ripassato la normativa di riferimento (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017 e articolo 3, Dpcm n. 90/2018), osserva che, nel caso alla sua attenzione, l’istante è residente, dichiara un reddito imponibile in Italia, compensabile con il credito emergente dalla fruizione dell'agevolazione, e ha sostenuto le spese ammesse al bonus fiscale, sulla base dell'esame svolto dal dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Inoltre, evidenzia che i costi in questione rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa in quanto inerenti all'attività della società, che ne beneficia in termini di incremento dei propri ricavi, assumendosene, per converso, contrattualmente l'onere nei confronti del fornitore del servizio, in quanto nell’accordo con la sua controllante agisce in nome proprio sia pur su incarico della stessa. In sostanza, se è vero che l'onere, dal punto di vista economico, alla fine è sostanzialmente sostenuto dalla capogruppo, è anche vero che la società istante ne assume formalmente i rischi e ne ritrae direttamente i benefici in termini di maggiori vendite. Peraltro, il rimborso concorre alla determinazione del reddito della stessa società.

Alla luce di tali considerazioni, il ribaltamento delle spese ad altri soggetti del gruppo, nello specifico non residenti, non inficia il loro ingresso nella disciplina agevolativa. Quindi l’amministrazione conferma il riconoscimento del credito d’imposta da parte del richiamato dipartimento, che ha incluso la società nell’elenco dei soggetti ammessi allo sconto fiscale.

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