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Normativa e prassi

Costruzione di caserme e simili. Per l'Iva agevolata occhio alle finalità

Le caratteristiche dell'immobile devono essere idonee allo svolgimento delle attività istituzionali

bersaglieri in marcia
L'Iva agevolata passa per l'addestramento. Per poter usufruire dell'aliquota al 10% prevista per la costruzione di caserme - come, tra gli altri, di scuole, ospedali, case di cura, asili e simili - e per le relative prestazioni di servizi, è infatti necessario che le caratteristiche strutturali dell'opera siano tali da consentire lo svolgimento di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo e, nello specifico, di attività di istruzione ed educazione delle truppe.
Così l'Agenzia risponde - con la risoluzione n. 243/E del 13 giugno - alla richiesta di chiarimenti formulata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, dovendo procedere all'affidamento dei lavori di costruzione di un commissariato di pubblica sicurezza, immobile a suo avviso assimilabile a una caserma, chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini Iva.

Verificare che l'immobile risponda effettivamente alle caratteristiche strutturali e funzionali richieste, spiegano comunque le Entrate, esula dalle prerogative dell'interpello: si tratta infatti di una circostanza che va accertata sulla base di alcuni indirizzi interpretativi precedentemente formulati. In particolare, sulla materia sono intervenute una circolare, la 1/1994, e alcune risoluzioni: 57/1996, 147/1997 e 291/2007. In questi documenti di prassi è precisato che, per l'individuazione degli edifici che beneficiano delle agevolazioni fiscali, occorre valutare se la struttura viene utilizzata per il perseguimento di finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza.
Ciò anche sulla base dei principi enunciati dalla Corte di cassazione che, nella sentenza 3503/1972, ha sottolineato la necessità di fare riferimento, per l'applicazione dei benefici, alle finalità di interesse collettivo perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili. La stessa circolare ha inoltre chiarito che tali finalità devono comunque trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell'immobile, "quali risultano al momento di effettuazione dell'operazione".

Più nello specifico, la definizione di "caserma" è stata fornita dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione 917/1994, nella quale viene chiarito che una struttura edilizia è qualificabile unitariamente come "caserma" quando costituisce un comprensorio destinato ad attività di addestramento e logistico amministrative, nel quadro dello svolgimento delle funzioni di difesa militare dello Stato. "In generale - argomenta la risoluzione - può quindi qualificarsi 'caserma' una costruzione eretta per l'abitazione, l'istruzione e l'educazione delle truppe in periodi in cui le stesse non sono direttamente impegnate in attività operative, ma in compiti di addestramento e altre mansioni genericamente riconducibili alle finalità istituzionali delle forze facenti parte dell'apparato militare dello Stato". Sarà pertanto assimilabile a una caserma - come prevedono le norme ("...scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili) - l'immobile che presenta caratteristiche strutturali e funzionali analoghe a quelle descritte e non costituisca, invece, un complesso immobiliare da destinare a uffici. Detto questo, conclude la risoluzione, "la verifica della rispondenza dell'immobile (...), al momento dell'effettuazione dell'operazione, alle caratteristiche strutturali e funzionali sopra indicate esula dalle prerogative dell'interpello e va, pertanto, accertata sulla base degli indirizzi interpretativi formulati".
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