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Normativa e prassi

Covid-19, bonus adeguamento ambiente
alle opere che si “oppongono” al virus

L’agevolazione spetta per gli interventi, previsti dalle linee guida e dai protocolli delle autorità preposte, necessari per creare spazi che garantiscano la tutela della salute e della sicurezza

covid

Con la risposta n. 322 del 10 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate torna sul credito d’imposta riconosciuto per gli interventi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni sanitarie e le misure adottate contro la diffusione del Covid-19.
Il quesito è di una società a prevalente partecipazione pubblica, che gestisce un quartiere fieristico.
L’istante fa presente di rientrare tra i soggetti che possono beneficiare del bonus richiamato, introdotto dal decreto “Rilancio” (codice Ateco 82.30.00 – “organizzazione di convegni e fiere”).
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, l'istante dichiara che, per assicurare la sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti, per favorire il distanziamento interpersonale, nonché per garantire un afflusso in sicurezza degli utenti alle strutture del quartiere fieristico, le opere intraprese o da intraprendere riguardano:

  1. l’installazione di nuovi portoni per favorire il ricambio d'aria e il deflusso dal padiglione più utilizzato del quartiere fieristico
  2. la realizzazione di un nuovo varco per facilitare l’uscita regolata dei partecipanti e il distanziamento interpersonale attraverso opere edili e di carpenteria che prevedono la costruzione di una nuova rampa di accesso
  3. la ristrutturazione di un locale precedentemente utilizzato per altro scopi, per renderlo funzionale alla registrazione dei partecipanti a convegni mediante opere edili e di impiantistica. L'intervento, sostiene l’istante, è finalizzato a garantire il distanziamento tra il personale della fiera e i partecipanti agli incontri organizzati nella sala dedicata ed evitare l'accalcamento nell'area di accesso alla sala.

Gli adeguamenti descritti, specifica la società, sono stati effettuati secondo le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative” della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell’11 giugno 2020, e il “Protocollo Aefi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici” predisposto a maggio 2020 dall'Associazione espositori e fiere italiane.
Gli interventi, evidenzia ancora l’istante, hanno lo scopo di garantire la salute del personale e dei partecipanti agli eventi fieristici perché favoriscono il distanziamento interpersonale. I primi due, in particolare, consentono la separazione del flusso di entrate e di uscita dal quartiere così da assicurare, come prescritto, il distanziamento sociale.

La società ritiene di poter usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 120 del decreto “Rilancio” e ne chiede conferma all’Agenzia delle entrate.
Il sì dell’amministrazione è però parziale.

La risposta ricorda le modalità e gli ambiti applicativi del bonus evidenziando che ai fini del credito d’imposta le spese sostenute per gli interventi agevolabili (opere edilizie, spogliatoi, spazi medici, eccetera) sono distinte da quelle riguardanti gli investimenti agevolabili (acquisto di strumenti e tecnologie come il termoscanner eccetera).
Il contributo può essere utilizzato soltanto in compensazione ed entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi compresi, gli istituti di credito altri intermediari finanziari, che a loro volta possono cederlo ad altri.

L’Agenzia delle entrate è intervenuta sull’argomento con il provvedimento del 10 luglio 2020 (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”) e la circolare n. 20/2020 emessa nella stessa data (vedi articolo “Sanificazione e protezioni: i bonus per lavorare in sicurezza”).

Le Entrate precisano, per iniziare, che gli adeguamenti oggetto dell’interpello ricadono nel gruppo degli “interventi agevolabili” e non delle attività innovative. Al riguardo la citata circolare ha specificato che usufruiscono del bonus gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure anti-Covid. Gli stessi, inoltre, devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività messe a punto dalle amministrazioni centrali, dagli enti territoriali e locali, dalle associazioni di categoria e ordini professionali.

L’Agenzia premette che il suo parere fa riferimento a linee guida aggiornate sulla base del Dpcm del 14 gennaio 2021 e, quindi, più recenti rispetto a quelle proposte dall’istante, dalle quali deduce che sono agevolabili tutti i costi sostenuti per la modifica di strutture già esistenti in modo da renderle adeguate agli standard normativi fissati per contenere la pandemia, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2020, e a condizione che si tratti di spese pertinenti e congrue rispetto all’attività dell’impresa e al luogo dove l’attività è svolta.

Per quanto riguarda il caso in esame, l’Amministrazione ritiene che il beneficio spetti per le prime due tipologie di interventi descritti, ossia le nuove aperture per favorire il ricambio dell’aria e il deflusso dal padiglione e la realizzazione di una rampa di accesso, perché entrambi favoriscono il ricambio dell’aria, il distanziamento sociale, evitano gli assemblamenti e creano percorsi separati per l’entrata l’uscita dall’area fieristica, tutte opere rispondenti alle linee guida sopra richiamate.
Non lo sono, invece, le spese per la ristrutturazione della sala, che prevede il rifacimento dei pavimenti, degli impianti e l’apertura di un nuovo ingresso, opere non prescritte dalle suddette linee guida.

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