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Normativa e prassi

Covid-19 e rette non incassate:
esenti i risarcimenti ricevuti

In deroga alla disciplina generale le somme erogate non sono imponibili se corrisposte in via eccezionale per la pandemia e se non assimilabili a indennizzi previsti anche in precedenza

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I contributi attribuiti alla società che svolge attività di scuola paritaria dell'infanzia e servizi aggiuntivi, come ludoteca e centro polifunzionale per minori, erogati quale sostegno economico straordinario a parziale risarcimento del ridotto/mancato versamento delle rette durante la pandemia non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
È la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 748 del 27 ottobre 2021.

L’istante è un’impresa sociale che svolge l’attività su descritta e chiede quale sia il corretto regime fiscale da applicare agli indennizzi previsti dall’articolo 233, comma 3, del decreto “Rilancio”, etichettato “misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni”, a causa dei mancati introiti derivanti dalla sospensione delle attività, disposta per contrastare il contagio da Covid-19. 
Alla norma agevolativa è seguito il decreto del ministero dell’Istruzione n. 119/2020, che ha definito le modalità di distribuzione dei 165milioni stanziati, complessivamente, per tali finalità.

La società che presenta l’interpello nello scorso anno ha ricevuto dal Miur, in relazione alla suddetta agevolazione, un contributo per la mancata riscossione delle rette annuali da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. L’istante vuole sapere se tali erogazioni debbano essere assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e siano, dunque, imponibili secondo i criteri dell’articolo 6 del Tuir, in base al quale “proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Con decreto, il ministero dell’Istruzione ha disposto la distribuzione delle risorse da destinare agli istituti con i requisiti necessari per beneficiare della misura, tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. A loro volta, gli uffici provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali (articolo 2, Dlgs n. 65/2017), in rapporto al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
Con il Dm n. 119/2020 richiamato dal contribuente sono stati messi a punto i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi e cui sono seguite le istruzioni “pratiche” fornite con i decreti direttoriali n. 1136 e 1137 del 15 settembre 2020.

L’Agenzia delle entrate prima di arrivare alle conclusioni precisa che tutti i contributi ricevuti sono imponibili a fini Irpef/Ires e Irap salvo esenzioni esplicitamente previste dalla norma di riferimento.
Nel caso in esame, è corretto il riferimento dell’istante all’articolo 10-bis del decreto “Ristori”, che introduce una deroga alla disciplina generale in relazione alle erogazioni straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica. In base a tale norma non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap i contributi attribuiti:

  • in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid-19 (se diversi da quelli esistenti prima della stessa emergenza)
  • da chiunque corrisposti
  • spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, o lavoratori autonomi
  • indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Secondo l’’amministrazione, dalla lettura della norma, emerge, in definitiva, che possono considerarsi esenti tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati se soddisfano i quattro requisiti oggettivi su menzionati. Di conseguenza, anche gli indennizzi ricevuti dall’istante, se rispettate le caratteristiche indicate dall’articolo 10-bis, non sono rilevanti sotto il profilo fiscale per il percettore.

Per completare il quadro normativo, l’Agenzia aggiunge che l'articolo 1-bis del decreto “Sostegni-bis” ha abrogato il comma 2 dell'articolo 10-bis del Dl n. 137/2020, che subordinava la detassazione delle somme in questione al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”.

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