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Normativa e prassi

Cpf start-up, regole “ufficiali”
per l’attuazione della norma

Le istanze per il riconoscimento del contributo dovranno essere inviate secondo le modalità e i tempi previsti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

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Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso venerdì, il decreto Mef del 10 settembre attuativo del contributo a fondo a perduto previsto all’articolo 1-ter del decreto “Sostegni” a favore dei contribuenti titolari di reddito d’impresa che hanno aperto la partita Iva nel 2018 ma - come risulta dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - iniziato l’attività nel 2019 e che non hanno diritto all’indennizzo previsto dal precedente articolo 1 perché il fatturato registrato nel 2020 non è inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del 2019.

In pratica si tratta dell’estensione della misura destinata agli operatori danneggiati dalle chiusure forzate attuate per contenere la pandemia, alle start-up non in possesso del requisito della diminuzione del fatturato vista la loro giovane età.
Per lo scopo sono stati stanziati 20 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto erogabile a ogni contribuente non può superare i mille euro. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definisce contenuti dell’istanza, termini e modalità di presentazione della richiesta di accesso all’agevolazione.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti superi i fondi stanziati, il contributo riconosciuto a ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra l’importo spendibile e la somma totale dei contributi richiesti.

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