Le diverse tipologie di crediti d'imposta
La nuova legge sul cinema (legge 220/2016) ha riordinato il quadro normativo del settore cinematografico e audiovisivo nazionale, con particolare riferimento alle tipologie di interventi attraverso cui lo Stato contribuisce allo sviluppo e alla crescita del comparto (vedi "Un mix di agevolazioni fiscali nella nuova legge sul cinema").
Tra questi ultimi assume particolare rilevanza lo strumento del credito d'imposta. Il legislatore, in particolare, ha introdotto le seguenti tipologie di tax credit:
- credito d'imposta per le imprese di produzione (articolo 15)
- credito d'imposta per le imprese di distribuzione (articolo 16)
- credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17)
- credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica (articolo 18)
- credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 19)
- credito d'imposta per imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (articolo 20).
La disciplina applicativa: i decreti 15 marzo 2018
Con i decreti pubblicati venerdì scorso, quindi, il Mibact ha fissato, per ciascuna delle tipologie di tax credit, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
Il credito d'imposta per le imprese di produzione
Il primo dei due decreti disciplina il credito d'imposta previsto a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, cioè le imprese che svolgono le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonchè quelle operanti nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico.
Il tax credit è riconosciuto, in linea generale, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione delle opere audiovisive.
Tale credito, peraltro, secondo quanto previsto dal decreto, si concretizza in una serie di "sottocategorie", a seconda dello specifico settore di riferimento, destinatarie di una specifica disciplina:
- sviluppo di opere audiovisive - credito d'imposta per lo sviluppo di film e opere televisive e web
- opere cinematografiche - credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche
- opere televisive e opere web - credito d'imposta per la produzione di opere televisive e web.
Il secondo decreto, invece, è dedicato alle tipologie di credito d'imposta previste dalla legge 220/2016, diverse da quello riconosciuto alle imprese di produzione.
Anche in questo caso, sono dettate le norme applicabili alle diverse tipologie in base allo specifico settore di riferimento. Nella tassonomia del decreto le ipotesi previste sono le seguenti:
- credito d'imposta per la distribuzione nazionale cinematografica e per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
- credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche
- credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica
- credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi
- credito d'imposta per gli apporti alla produzione cinematografica da parte di imprese esterne al settore.
In estrema sintesi, dalla lettura dei due decreti emerge che, al di là delle specifiche disposizioni che riguardano le diverse tipologie, i crediti in esame:
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap
- non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione (il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento)
- possono essere ceduti a intermediari bancari (incluso l'Istituto per il credito sportivo), finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale
- sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento sia in quella relativa al periodo d'imposta in cui sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.