Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Crediti fiscali nella Ue: la norma
per una riscossione collaborativa

Visita del decreto attuativo delle disposizioni comunitarie in materia di recupero di somme derivanti da dazi, imposte e altre misure. Strumento privilegiato: la Rete

rete
Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo è stato pubblicato il Dm 28 febbraio 2014, attuativo degli articoli 8, comma 3, e 9, commi 3 e 7, del Dlgs 149/2012, che ha recepito la direttiva del Consiglio europeo n. 2010/24/Ue in materia di collaborazione e assistenza tra gli Sati membri per l’attività di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.
Si tratta delle modalità di sospensione delle misure di recupero nei casi di notizia di avvenuta impugnazione presso l’organo competente nel singolo Stato richiedente e delle procedure amichevoli nel caso di richiesta di recupero.
 
Il provvedimento è suddiviso in sette articoli, la cui rubricazione richiama i singoli aspetti delle procedure di recupero crediti.
Per la gestione delle richieste di recupero (articolo 1), tra gli uffici di collegamento con quelli degli altri Stati membri è previsto un ufficio centrale che, avvalendosi di uno speciale sistema di rete “Ccn”, comunica per via elettronica con le autorità nazionali di riferimento.
 
In relazione all’assistenza per le richieste di recupero degli altri Stati membri (articolo 2), gli uffici di collegamento, una volta pervenuta la domanda, ne danno ricevuta all’autorità richiedente entro una settimana dalla data di ricezione.
Presso l’ufficio centrale di collegamento è istituito un elenco delle procedure amichevoli che, volta per volta, occorre consultare per verificare la sussistenza o meno di una procedura aperta.
Entro sei mesi dalla data di ricezione, è possibile chiedere, all’autorità competente, ulteriori informazioni.
Nel caso di un’unica richiesta, ma relativa a tributi diversi, è necessario riformulare la domanda in base ai singoli tributi di competenza dei diversi uffici di collegamento.
 
Nell’ipotesi di accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali che prevedono un’assistenza reciproca più ampia, se non è possibile utilizzare le procedure di cui al Dlgs 149, è consentito applicare i criteri previsti dal vigente ordinamento nazionale (articolo 3).
 
Le modalità procedurali sono stabilite nell’articolo 4, il quale prevede la verifica della correttezza dei dati e l’eventuale rilevazione in via elettronica dei codici fiscali, ai fini della costituzione del flusso informativo da trasmettere all’agente della riscossione.
Gli uffici di collegamento devono affidare la riscossione delle somme, entro i sei mesi di prescrizione, agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia.
I flussi di carico, sono individuati con un numero identificativo univoco a livello nazionale.
 
L’articolo 5 riguarda le modalità di comunicazione dei provvedimenti di sospensione, adottati direttamente dal dipartimento Finanze.
Restano comunque dovuti gli interessi di mora sulle somme di cui al provvedimento di sospensione.
 
Le richieste di recupero, rivolte agli Stati membri, devono essere fatte attraverso un modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione (articolo 6).
 
L’articolo 7, infine, prevede che gli agenti della riscossione trasmettono in via telematica, alle strutture che hanno affidato il carico, le informazioni relative allo svolgimento della procedura di recupero e all’andamento delle riscossioni ai sensi dell’articolo 36 del Dlgs 112/1999.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/crediti-fiscali-nella-ue-norma-riscossione-collaborativa