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Normativa e prassi

Crediti infrannuali da Iva TR:
quando si compensa senza visto

L'apposizione non è necessaria per l'istanza relativa a importi pari o inferiori a 5mila euro, mentre è obbligatoria per le somme superiori, a prescindere dall'effettivo utilizzo

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All'Agenzia delle entrate sono giunte richieste di chiarimento sull'applicazione delle novità introdotte dal decreto legge correttivo dei conti pubblici (Dl 50/2017) in materia di contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3), con particolare riferimento a quelle relative ai crediti infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR.
Inoltre, sono stati richiesti chiarimenti anche rispetto ai soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5mila euro annui.
L'amministrazione ha fornite le sollecitate delucidazioni nella risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017.

Le novità del Dl 50/2017
L'articolo 3, Dl 50/2017 ha ridotto da 15mila a 5mila euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono.
La norma prevede altresì che nelle ipotesi di compensazioni eseguite in mancanza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, ovvero con visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni.
In materia di Iva, l'obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5mila euro annui grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione sia il credito annuale sia quello infrannuale. Conseguentemente, il visto deve essere apposto sulla dichiarazione Iva o sull'istanza di rimborso infrannuale.

I quesiti
Alla luce delle ricordate novità normative, all'Agenzia è stato chiesto:
  • se il visto di conformità vada apposto sul modello Iva TR solo al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione del credito per un importo superiore a 5mila euro
  • se il limite di 5mila euro per l'apposizione del visto di conformità debba essere calcolato tenendo conto dei precedenti crediti trimestrali indicati con utilizzo in compensazione sull'istanza Iva TR, ovvero effettivamente utilizzati e se anche l'importo indicato sull'istanza relativa al 1° trimestre 2017, ovvero effettivamente utilizzato, debba concorrere al limite annuale dei 5mila euro
  • se il visto di conformativa possa essere apposto anche dai dipendenti delle società di servizi iscritti negli albi dei dottori commerciali ed esperti contabili che siano privi di partita Iva in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale.
Le risposte dell'Agenzia
Di seguito, si illustrano sinteticamente le soluzioni prospettate dall'amministrazione.

Apposizione del visto di conformità sul modello Iva TR
Sulla base del dato testuale emergente dalla lettura della norma (articolo 3, Dl 50/2017), l'Agenzia ritiene che non necessita del visto di conformità né l'istanza di rimborso del credito Iva infrannuale, né l'istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5mila euro annui.
Peraltro, in caso di istanza di rimborso, l'importo di riferimento entro cui non occorre l'apposizione del visto, è pari a 30mila euro (articolo 38-bis, comma 3, Dpr 633/1972).
Ne deriva che il visto di conformità è obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infrannuale è di importo superiore a 5mila euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Pertanto, non è possibile prendere a riferimento l'effettivo credito compensato nel trimestre (in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale).

Qualora venga presentato un modello Iva TR, con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5mila euro, privo del visto, l'utilizzo in misura inferiore al limite non ne inficerà la spettanza.
Nel caso, invece, in cui il contribuente decida di compensare l'intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo solo previa presentazione di un modello Iva TR "integrativo" con il visto di conformità, barrando la casella "Modifica istanza precedente".

Calcolo del limite di 5mila euro
La risoluzione precisa che il limite di 5mila euro annui per l'apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.
Coerentemente, l'importo indicato sull'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre alla determinazione del limite anche se non utilizzato in compensazione.

Visto di conformità e società di servizi
Con riguardo all'ultima questione, la risoluzione, sulla base del combinato disposto delle norme che disciplinano il visto di conformità, precisa che quest'ultimo è apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi (come definite dal Dm 18 febbraio 1999).
Più in particolare, la tenuta della contabilità e la predisposizione della dichiarazione potrebbero essere ricondotte al professionista, anche se svolte formalmente dalla società di servizi di cui il professionista è dipendente, sempre che siano effettuate sotto il suo diretto controllo e la sua responsabilità.
Con riguardo specificamente all'apposizione del visto di conformità, la risoluzione sottolinea che la relativa disciplina si limita a prescrivere l'iscrizione del soggetto autorizzato negli albi ivi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo. Pertanto, nulla osta all'apposizione del visto da parte del professionista-dipendente di una società di servizi sebbene quest'ultimo non eserciti la professione in forma di lavoro autonomo.
Infine, per quanto attiene alla trasmissione della dichiarazione vistata, nella risoluzione si precisa che la dichiarazione, predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi, possa essere da lui trasmessa per il tramite dell'abilitazione della medesima società.
 
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