Sono stati istituiti i codici tributo per godere del credito d’imposta derivante dagli incentivi statali in favore di “
coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi” (articolo 17
-decies del Dl 83/2012). È il contenuto della
risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2013.
Lo stesso articolo differenzia anche gli sconti per l’acquisto dei veicoli a basse emissioni di CO
2 proprio secondo la quantità di emissioni prodotte. La percentuale è sempre il 20% sul prezzo di acquisto, fino a un massimo di:
- 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
- 4.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km
- 2.000 euro, per i veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km”.
Gli sconti praticati dai concessionari sono loro rimborsati dai costruttori o importatori degli autoveicoli venduti.
Le case madri, a loro volta, recuperano l’importo del contributo statale attraverso un credito d’imposta, utilizzabile per il versamento di:
- ritenute Irpef operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente
- Irpef
- Ires
- Iva.
Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, sono stati istitutiti i seguenti codici tributo:
- "6832" (incentivo fino a 5.000 euro)
- "6838" (incentivo fino a 4.000 euro)
- "6839" (incentivo fino a 2.000 euro).
Nel modello F24, come "anno di riferimento", va riportato quello di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria.