Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Credito d’imposta disciplina Ape:
sì a pensionati esteri e incapienti

Il bonus non rileva ai fini Irpef ed è riconosciuto dall’Inps, sotto forma di rimborso, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione

Nell’ambito della disciplina dell’Ape volontaria, il credito d’imposta previsto in relazione agli interessi sul finanziamento e ai premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza può essere corrisposto dall’Inps anche a favore dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e ai pensionati rientranti nella “no tax area” (incapienti).
È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018.


Il quesito
L’Amministrazione finanziaria è stata interpellata dell’Inps con riferimento all’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, meglio conosciuto come Ape, introdotto, in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2019, dalla legge di stabilità 2017 (articolo 1, commi 166 e seguenti dell’articolo 1, della legge 232/2016).
In particolare, l’Istituto di previdenza ha chiesto di sapere se il credito d’imposta stabilito dalla disciplina Ape (comma 177) possa essere corrisposto:
  • a favore dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione
  • ai pensionati appartenenti alla “no tax area”. 
La risposta
Nell’articolare il proprio parere, l’Agenzia innanzitutto ricorda che l’Ape volontaria consiste in un prestito corrisposto in quote mensili dall’Istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda. A tal fine, è previsto che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’Ape richiesta per il tramite dell’Inps, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo fissato nell’assicurazione generale obbligatoria.
 
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza e viene restituito con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
 
In base alla disciplina Ape:
  • le somme erogate mensilmente non concorrono a formare il reddito Irpef
  • a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi stabiliti nei relativi contratti
  • il tax credit non rileva ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. 
Sulla base di queste premesse normative, l’Agenzia, sul presupposto che i soggetti residenti all’estero e quelli incapienti possano beneficiare dell’Ape volontaria, conclude che il credito d’imposta, sotto forma di rimborso, possa essere riconosciuto dall’Inps, anche a favore di tali soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione. L’Inps, poi, può recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/credito-dimposta-disciplina-ape-si-pensionati-esteri-e