È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018.
Il quesito
L’Amministrazione finanziaria è stata interpellata dell’Inps con riferimento all’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, meglio conosciuto come Ape, introdotto, in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2019, dalla legge di stabilità 2017 (articolo 1, commi 166 e seguenti dell’articolo 1, della legge 232/2016).
In particolare, l’Istituto di previdenza ha chiesto di sapere se il credito d’imposta stabilito dalla disciplina Ape (comma 177) possa essere corrisposto:
- a favore dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione
- ai pensionati appartenenti alla “no tax area”.
Nell’articolare il proprio parere, l’Agenzia innanzitutto ricorda che l’Ape volontaria consiste in un prestito corrisposto in quote mensili dall’Istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda. A tal fine, è previsto che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’Ape richiesta per il tramite dell’Inps, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo fissato nell’assicurazione generale obbligatoria.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza e viene restituito con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
In base alla disciplina Ape:
- le somme erogate mensilmente non concorrono a formare il reddito Irpef
- a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi stabiliti nei relativi contratti
- il tax credit non rileva ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.