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Normativa e prassi

Credito d’imposta formazione 4.0:
lo Sviluppo economico risponde

Il Ministero esamina i quesiti di associazioni di categoria e singole imprese. Ulteriori chiarimenti sugli aspetti fiscali, in un successivo documento di prassi delle Entrate

Termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali; ammissibilità dei corsi online; formazione di dipendenti appartenenti a imprese dello stesso gruppo; cumulo del credito d’imposta con altri incentivi: sono i profili applicativi del “bonus formazione” sui quali è intervenuto il Mise (circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018)
L’agevolazione in questione – introdotta in via sperimentale per il solo 2018 dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017 e disciplinata dal decreto interministeriale 4 maggio 2018 (vedi “Bonus spese formazione 4.0: pubblicato il decreto attuativo”) – consiste in un credito d’imposta pari al 40% delle spese ammissibili, vale a dire i costi per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

Deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali
In merito alla condizione di ammissibilità al beneficio secondo cui lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” deve essere “espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente…”, la stessa è soddisfatta se lo svolgimento delle attività è previsto in contratti sottoscritti (o anche semplicemente integrati) a partire dal 1° gennaio 2018. I contratti devono essere depositati tramite l’apposito servizio telematico disponibile sul sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2018.
Sono ammissibili al beneficio le sole spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta 2018, a condizione che lo svolgimento delle relative attività formative sia espressamente disciplinato nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati.
 
Formazione online
Il beneficio è applicabile anche quando le attività formative sono organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni online. Tuttavia, tale modalità impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In tal senso, i corsi devono essere interattivi e prevedere momenti di verifica, a intervalli di tempo irregolari. I quesiti devono essere attinenti all’argomento della sessione e prevedere una struttura a risposta multipla. Per ogni ora di corso vanno predisposti almeno quattro momenti di verifica, durante i quali andrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema: in caso di risposta errata, l’utente dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore differente quesito. Solo dopo che è stata fornita la risposta corretta, si potrà continuare la fruizione del corso. Sarà poi necessario un momento di verifica finale, in cui l’utente dovrà rispondere in modo esatto ad almeno un quesito sui due proposti per ognuna delle ore di lezione in cui si articola il corso. Tali modalità vanno applicate alle attività di formazione realizzate a partire dalla data di pubblicazione della circolare.
 
Formazione di dipendenti appartenenti a imprese dello stesso gruppo
Nell’ambito dei gruppi societari, in caso di attività formative configurate attraverso un progetto unitario con la partecipazione contestuale di personale dipendente in veste di discenti, docenti o tutor appartenenti a imprese diverse, vengono riconosciute modalità semplificative per la redazione della documentazione richiesta: la relazione può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo con indicati gli obiettivi comuni ed è possibile predisporre un unico registro didattico dove, per ciascun partecipante, va indicata anche la società di appartenenza.
 
Cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione
Il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, “…è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014”. In via generale, gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili (come il bonus in questione) possono essere cumulati senza limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi (in tale situazione, non ci sono problemi di cumulo). Inoltre, sono cumulabili anche con altri aiuti che hanno ad oggetto, in tutto o in parte, gli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento comunitario.
Pertanto, il credito per le attività formative può essere cumulato senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente (si tratterrebbe, quindi, di due aiuti con medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi diversi); invece, se l’altro aiuto ha a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento (50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).
Se il credito d’imposta “formazione 4.0” interessa personale in relazione al quale l’impresa beneficia anche di altri aiuti concessi per finalità diverse (ad esempio, per l’assunzione di un lavoratore svantaggiato), il beneficio va calcolato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.
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