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Normativa e prassi

Credito d’imposta per le librerie:
messi a punto modalità e termini

Per ogni modello di pagamento presentato, l’Agenzia delle entrate controllerà che l’importo dello sconto fiscale utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo

immagine di una libreria
Il bonus fiscale concesso in favore dei venditori al dettaglio di libri, nuovi e usati, in esercizi specializzati, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione e ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo (Dm 23 aprile 2018 - vedi “Tax credit librerie: via libera dal Mibact”), guadagna le specifiche regole di fruizione. Regole dettate dal provvedimento 12 dicembre 2018.
 
In sostanza, il documento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, la corrispondenza tra l’importo del tax credit utilizzato e l’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 sarà scartato e i pagamenti ivi contenuti si considereranno non effettuati.
Bocciatura anche per i modelli presentati con procedure diverse da quella obbligatoriamente telematica – solo attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate – e anche per quelli trasmessi da esercenti non titolati, cioè non compresi nell’elenco degli ammessi al beneficio, pubblicato sul sito del ministero per i Beni e le Attività culturali, nella pagina dedicata al “Tax credit librerie”.
 
A tal proposito, l’Agenzia rammenta che il credito è fruibile a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la direzione generale Biblioteche e Istituti culturali ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante, mentre, in caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dell’importo del credito concesso, dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Mibac all’Agenzia.
 
L’agevolazione, ricordiamo, pensata e introdotta dal legislatore nell’ultima legge di bilancio (la 205/2017, articolo 1, commi da 319 a 321) per dare sostegno all’intero settore, ma in particolare per fornire una boccata d’ossigeno ai piccoli librai, più colpiti dalla crisi, consiste - come detto - in un credito d’imposta diversamente modulato a seconda del beneficiario, con un tetto massimo di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non fanno parte di gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri.
 
Detto ciò, il provvedimento riepiloga il percorso che porta al concreto conseguimento dello sconto fiscale nell’ambito della propria ratio, vale a dire garantire che tutto avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali. Infatti, la direzione generale Biblioteche e Istituti culturali trasmette telematicamente all’Agenzia i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, e anche le eventuali variazioni e revoche intervenute.
Ed è in tal momento che interviene l’Amministrazione fiscale con i controlli automatizzati incrociati.
 
Infine, il documento annuncia la prossima istituzione, mediante risoluzione, del codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nell’F24, con le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
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