Con la risoluzione 41/E dell’8 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6900”, che deve essere riportato nel modello F24 in caso di utilizzo del bonus, introdotto dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, per gli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e su emittenti radio-televisive a diffusione locale. Il credito è pari al 75% del valore incrementale delle spese sostenute, elevato al 90% per microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative (vedi “Un ricco bonus a favore di chi fa investimenti pubblicitari”).
Sul modello F24, che deve essere presentato soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (pena il rifiuto dell’operazione di versamento), il neo codice va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” bisogna indicare l’anno di concessione del credito.
Si ricorda in proposito che l’articolo 4, comma 4, del Dpcm 90/2018, prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’investimento pubblicitario incrementale, nei limiti dell’ammontare comunicato dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio dei ministri. L’F24 può essere trasmesso a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare comunicato, il modello viene scartato.
Credito d’imposta pubblicità,
il codice tributo per l’utilizzo
L’F24 può essere trasmesso dal quinto giorno lavorativo successivo all’uscita del provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’editoria che comunica l’ammontare spettante
