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Normativa e prassi

Credito d'imposta Zes,
non spetta per beni già utilizzati

Nel caso di interventi di ampliamento su beni immobili non dotati del requisito della novità, dunque, il beneficio fiscale si applica limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento

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Con la risposta n. 310 del 3 maggio 2023, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il credito di imposta Zes si applica agli investimenti in beni strumentali ''nuovi''. Per poter ottenere il beneficio, i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa: quindi, devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

La Srl istante ha acquistato, nel 2021, dalla curatela fallimentare di un'altra Srl, tutto il compendio industriale relativo all'attività esercitata dalla fallita società. L'opificio industriale era già condotto dal 2015, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dalla Srl acquirente. La parte immobiliare del compendio, acquistato ed adibito all'attività industriale, si compone di un capannone industriale destinato ad area di lavorazione a piano terra, di una palazzina destinata ad uffici e servizi e di un'area pertinenziale scoperta. Detto compendio, spiega la Srl, è sito in un territorio in parte rientrante in area Zes (Zona economica speciale).
La srl, dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili all'interno del capannone, quali, ad esempio, la riparazione e l'impermeabilizzazione del tetto del capannone in economia, gli scavi per interramento ed il rifacimento dei piani calpestio.
La Srl chiede, quindi, se può fruire del credito d'imposta Zes in relazione al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i descritti lavori edili, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della ''novità''.

L'Agenzia premette che l'articolo 4 Dl n. 91/2017, da ultimo modificato dall'articolo 37 Dl n. 36/2022, per favorire la creazione di condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, ha previsto la possibilità di istituire le Zes, all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del medesimo decreto. La normativa di riferimento descrive la Zes come una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento Ue n. 1315/2013.
In questo senso, inizialmente era stato previsto dal legislatore un credito d'imposta, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per effetto delle modifiche introdotte nel 2022, il credito d'imposta è stato esteso all'acquisto di terreni ed all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022 e valido, per effetto della legge di bilancio 2023, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023. Viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, lo stesso credito di imposta era stato esteso esclusivamente all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti (vedi articoloZes e immobili strumentali, le precisazioni dell’Agenzia”).

Nel caso in esame, osserva l'Agenzia, non si evinceva fino a quando i lavori effettuati dall'interpellante si fossero protratti e se gli stessi fossero ancora in corso al 1° maggio 2022.
Ciò posto, il comma 98 dell'articolo 1 legge n. 208/2015, come da ultimo modificato dalla 'legge di bilancio 2023, stabilisce che le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014­2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 (''credito d'imposta Mezzogiorno'').

Dato il richiamo alle disposizioni di cui al menzionato articolo 1, comma 98 e seguenti, con riferimento al credito d'imposta Zes, secondo l'Agenzia, devono ritenersi validi, in quanto compatibili, i chiarimenti forniti con la circolare n. 34/2016, secondo la quale i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della ''strumentalità'' rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Inoltre, il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali ''nuovi''. Ebbene, secondo la prassi, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Di conseguenza, l'Agenzia ritiene che il requisito della novità debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d'imposta Zes: quindi, il costo sostento per l'acquisto del compendio immobiliare in questione non è agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente del requisito della novità.

Nel caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, aggiunge l’Agenzia, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr n. 380/2001), all'articolo 3, lettera e.1), considera come ''interventi di nuova costruzione'', anche l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente. Invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell'immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

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