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Normativa e prassi

Credito “formazione 4.0” potenziato,
il Dm Mise con le misure attuative

Ai fini della maggiorazione del bonus, le attività dovranno essere necessariamente affidate a soggetti qualificati esterni all’impresa che dovranno certificare l’efficacia delle attività formative

trasformazione

Il credito d’imposta previsto in favore delle imprese che, per sviluppare le competenze digitali dei propri lavoratori, attuano piani di formazione 4.0, tocca quota 70% per le piccole e 50% per le medie, ma solo se le stesse imprese sono riconosciute dal Mise e commissionano la formazione a terzi. Lo prevede, tra l’altro, il decreto attuativo della misura, firmato dal ministro, Giancarlo Giorgetti.

La misura agevolativa, introdotta dall’articolo 1, comma 211 e ss. della legge n. 160/2019 e finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, è stata infatti potenziata dall’articolo 22 del Dl “Aiuti” (il n. 50/2022), in presenza di determinate condizioni, soggettive e oggettive, demandate a un decreto del Mise. Il Dm che rende operativa l’agevolazione rinforzata, come anticipato, è stato firmato e ora sta seguendo l’iter per l’ufficializzazione.

In sintesi, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 sono state incrementate:

  • dal 50 al 70% delle spese sostenute, nel limite massimo annuale di 300mila euro per le piccole imprese
  • dal 40 al 50% delle spese sostenute nel limite massimo annuale di 250mila euro per le medie imprese.

Nulla è cambiato, invece, per le grandi imprese, alle quali il credito concesso rimane al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 250mila euro l’anno.

Quindi, in base al Dm, gli investitori (cioè le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali), i quali danno il via ad attività formative che riguardano i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, devono essere individuati e certificati dal Mise, Ai fini della maggiorazione del bonus, le attività, dovranno essere necessariamente affidate a soggetti qualificati esterni all’impresa.

In particolare, si considerano ammissibili oltre alle attività commissionate a:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
  • università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento Ce n. 68/2001
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37
  • Its

anche quelle affidate ai centri di competenza ad alta specializzazione (articolo 1, comma 115, legge n. 232/2016) e gli European digital innovation hubs individuati dalla Commissione Ue e definiti dal Regolamento Ue n. 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale istituisce il “Programma Europa digitale” per il periodo 2021-2027.
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo, il decreto, inoltre, introduce specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del bonus maggiorato alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun dipendente deve avvenire attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato. Sulla base del livello di competenze di base, il formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari. Per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative di base e specifiche devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore. Possono essere svolte in tutto o in parte in modalità e-learning e subordinate al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, il quale solo a questo punto riceverà l’attestato che certifica l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Per ottenere la maggiorazione i progetti di formazione devono essere avviati successivamente all’entrata in vigore del Dl “Aiuti” (18 maggio 2022) e, per quelli che non soddisfano le condizioni stabilite con il decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 e al 35 per cento.

A questo punto ricordiamo che, per accedere al beneficio, le imprese destinatarie devono inviare, in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it una comunicazione, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, utilizzando l’apposito modello approvato con il decreto direttoriale Mise del 6 ottobre 2021. E ancora, che il credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo, è fruibile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, tramite modello F24 telematico.

Il provvedimento è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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