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Normativa e prassi

Credito gasolio per autotrazione:
le richieste entro il 31 luglio

Vanno presentate dagli interessati per usufruire del rimborso riguardante i consumi effettuati nel secondo trimestre 2018. On line il software per la compilazione e la stampa

La dichiarazione riguardante i consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2018, necessaria per fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge, deve essere presentata dal 1° al 31 luglio 2018.
L’iter da seguire è indicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la nota 69244 del 19 giugno 2018, nella quale si comunica anche che è disponibile l’apposito software che consente agli autotrasportatori di compilare e stampare la dichiarazione.
 
Sul sito dell’Agenzia basta seguire il percorso Dogane → In un click →Accise → Benefici per il gasolio da autotrazione → Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2018 per accedere al software aggiornato.
Coloro che non si avvalgono del Servizio telematico doganale – E.D.I. – devono riprodurre su supporto informatico il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e consegnarlo insieme al modulo cartaceo.
 
A chi devono essere indirizzate le dichiarazioni
Come già ricordato nelle precedenti note doganali, sono competenti per la ricezione:
  • per le imprese nazionali - l’ufficio delle dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, in caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - l’ufficio delle dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - l’ufficio delle dogane di Roma 1.
Chi può usufruire del beneficio
Ricordiamo che il beneficio spetta per:
  • l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da persone iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, persone che hanno la licenza di esercizio all’autotrasporto di cose in contro proprio e iscritte nell’appositi elenco, imprese stabilite in altri Stati dell’Ue che abbiano i requisiti previsti dalla Unione europea per l’esercizio della professione di trasporto merci su strada
  • l’attività di trasporto persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto, imprese che effettuano autoservizi interregionali di competenza statale, imprese che attuano autoservizi di competenza regionale e locale, imprese esercenti autoservizi in ambito comunitario
  • l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti di fune in servizio pubblico.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’agevolazione non riguarda il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

A quanto ammonta il rimborso
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in base ai precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale nel Testo unico delle accise da parte dell’articolo 4-ter, comma 1, lettera f) del Dl 193/2016, l’importo del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2018.

Come si utilizza il rimborso
Per ottenere il rimborso, sia in denaro che per utilizzarlo in compensazione, coloro che rientrano nelle fattispecie indicate, devono presentare l’apposita dichiarazione all’ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 31 luglio 2018.
Per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Infine, l’Agenzia ricorda che i crediti maturati rispetto ai consumi relativi al primo trimestre 2018 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
Da tale data decorre, inoltre, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che, quindi, deve essere presentata entro il 30 giugno 2020.
 
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