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Normativa e prassi

Credito imprese non energivore,
ok anche se in “difficoltà”

È, in ogni caso, indispensabile che ricorrano i presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento del contributo in relazione all'attività commerciale posta in essere dal beneficiario

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Con la risposta n. 258 del 21 marzo 2023, l’Agenzia ha chiarito che non sussistono elementi ostativi alla fruizione del bonus da parte delle società non energivore ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi. Invece, non possono accedere al credito d’imposta le imprese energivore “in difficoltà”, ai sensi delle disposizioni europee concernenti gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie.

Una Spa è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi di cui al Dl n. 347/2003 con decreto del Mef, con cui è stato nominato anche un commissario straordinario, il quale ha assunto la gestione del patrimonio dell'impresa con il duplice obiettivo di perseguire il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali salvaguardando, nella misura massima possibile, i livelli occupazionali e di soddisfare, con gli attivi realizzati in corso di procedura, i creditori della società.
Successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l’istante ha stipulato con un ministero alcuni contratti di fornitura, attualmente in essere. Il Mise ha, poi, approvato il programma di cessione dei complessi aziendali della società, di cui all'articolo 57, comma 4, Dlgs n. 270/1999, al fine di risanare la compagine, con continuazione dell'esercizio d'impresa.

Ebbene, la società dichiara di non essere un’impresa energivora “a forte consumo di energia elettrica” secondo la definizione di cui al decreto del Mise del 21 dicembre 2017 e fa presente che, nello svolgimento della sua attività di impresa volta alla valorizzazione dei due rami aziendali oggetto del programma di cessione citato, è dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, come richiesto dall'articolo 3 del Dl n. 21/2022.

Ciò posto, l’impresa chiede se, per le società non energivore e in amministrazione straordinaria, sia possibile fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 3 del Dl n. 21/2022 e successive modifiche.

L'Agenzia premette che l’articolo 3 del Dl 21/2022, (decreto “Ucraina”), stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica” (cosiddette imprese energivore), di cui al decreto del Mise citato. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15% dall'articolo 2, comma 3, Dl n. 50/2022 (decreto “Aiuti”). La misura, al pari delle altre agevolazioni previste in materia di caro energia a seguito della crisi Ucraina, è stata prorogata da successivi decreti (Dl n. 115/2022, Dl n. 144/2022 e Dl n. 176/2022) e l’Agenzia, in proposito, ha fornito chiarimenti con le circolari nn. 13/2022, 25/2022 e 36/2022.

Con riferimento al requisito soggettivo richiesto dalla norma per fruire dell'agevolazione in esame, si ricorda che, come chiarito dalla circolare 36/ 2022, beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le imprese che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. In sostanza, i bonus sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato rispettano le condizioni normativamente previste. Inoltre, il documento di prassi chiarisce che possono beneficiare del beneficio un’ampia platea di soggetti, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.

Ciò posto, osserva l’Agenzia, oggetto di chiarimento dell'interpello in questione è la possibilità, per l'istante, di fruire del credito d'imposta previsto per le società non energivore anche se sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 27 Dlgs 270/1999.
Pertanto, coerentemente a quanto chiarito dalla circolare n. 36/2022 con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del contributo, in assenza di un'espressa esclusione normativa per la fruizione del credito in esame da parte delle società in difficoltà, nel presupposto che ricorrano i presupposti previsti dalle citate disposizioni per il riconoscimento del contributo in relazione all'attività commerciale (quella preposta alla continuazione dell'attività aziendale) posta in essere dal soggetto istante, deve ritenersi che non sussistono elementi ostativi alla fruizione del credito d'imposta in questione da parte della società (cfr anche circolare 5/2016).

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