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Normativa e prassi

Credito Iva: solo la controllante
può prestare idonea garanzia

La natura pubblica dei soggetti partecipanti al gruppo societario non risponde ai requisiti ai fini dell'assunzione diretta dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare

recupero iva

La società in liquidazione, che si accinge a recuperare un credito Iva di importo superiore a 30mila euro, per prestare idonea garanzia ai fini del rimborso deve possedere i requisiti previsti dalla norma: essere la controllante di un gruppo societario, con un patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro. Questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 6 del 17 gennaio 2020.

Ad interpellare l’Agenzia è una società partecipata per il 50% da una pubblica amministrazione e per l’altro 50% da una società per azioni-impresa con un patrimonio superiore ai 250milioni di euro, a totale partecipazione pubblica.
L’istante rappresenta che dal bilancio finale di liquidazione che si appresta a depositare emergono crediti tributari per Iva e Ires. Il credito Iva è superiore a 30mila euro e di conseguenza il rimborso è soggetto alla prestazione di garanzia da parte del richiedente, come previsto dall’articolo 38-bis, comma 4 del Dpr n. 633/1972.
La società chiede se può avvalersi delle disposizioni del comma 5 dello stesso articolo, il quale prevede che nei gruppi societari la garanzia possa essere prestata dalla capogruppo o dalla controllata attraverso assunzione diretta dell’obbligazione di restituzione integrale della somma rimborsata.

L’Agenzia delle entrate risponde di no.
Proprio partendo dalle disposizioni dell’articolo 38-bis, commi 4 e 5, del decreto Iva i tecnici dell’Agenzia ricordano che “sono eseguiti previa prestazione della garanzia i rimborsi di ammontare superiore a 30mila euro quando richiesti da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività e tale garanzia “è prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che […] offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. […] Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata..”.
Pertanto, in relazione a gruppi societari “con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250milioni di euro”, la capogruppo o la controllante può assumere direttamente l’obbligo di restituire tutta la somma che, a seguito di un eventuale controllo, dovesse risultare indebitamente rimborsata.

Nel caso in esame, invece, non è presente il requisito di un bilancio consolidato di gruppo né di una società capogruppo o controllante.

A sostegno di tale posizione, l'Agenzia richiama la circolare n. 32/2014 che chiarisce che tale presupposto risulta essenziale per l’applicazione della citata disposizione, in quanto “La società capogruppo o controllante, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell'obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma”.

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