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Normativa e prassi

Credito "misurato" per la tassazione estera forfetaria

La detrazione può essere riconosciuta per la sola parte del prelievo riferibile all'imposta sulle società

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È possibile applicare la disciplina prevista dall'articolo 165 del Tuir all'imposta omnicomprensiva assolta all'estero anche quando il presupposto del pagamento trae origine da un accordo stipulato tra il soggetto italiano e lo Stato estero. Tuttavia, l'imposta estera è ammessa al calcolo soltanto per la quota riferibile all'imposta sul reddito e nel limite dell'imposta "teorica" che il soggetto italiano avrebbe dovuto pagare se fosse stato assoggettato a imposizione secondo l'ordinario regime di tassazione esistente nello Stato estero. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 83/E del 7 marzo.

Il quesito posto dal contribuente
Una società residente in Italia ha stipulato con lo Stato tunisino un accordo (successivamente ratificato con legge) in base al quale la società italiana si impegna a sviluppare un progetto industriale nel settore petrolifero.
Gli effetti dell'accordo si producono allorché la società italiana abbia una stabile organizzazione nello Stato estero e il reddito venga ivi assoggettato a tassazione. Le imposte dovute non sono calcolate secondo i criteri ordinari esistenti in Tunisia, bensì sulla base di un'imposizione omnicomprensiva sostitutiva chiamata Prélèvament fiscal global forfaitaire (imposta che comprende non soltanto l'imposta sul reddito ma anche altri diritti e imposte indirette) la cui determinazione avviene secondo i criteri stabiliti nello stesso accordo.
Nello stesso tempo, il ministero delle Finanze tunisino fornisce ogni anno alla società italiana un certificato attestante la base imponibile della stabile organizzazione nonché il pagamento dell'imposta sul reddito delle società cui è soggetta la stessa stabile organizzazione in Tunisia.
Alla luce dei fatti esposti, la società istante chiede chiarimenti in ordine alla determinazione del credito d'imposta per le imposte pagate in Tunisia.

Il parere dell'Agenzia
La risoluzione 83/2008 affronta il tema del calcolo del credito d'imposta per le imposte assolte all'estero da una stabile organizzazione.
Quando l'imposta estera è compresa tra quelle elencate nell'articolo 2 della convenzione contro le doppie imposizioni esistente tra l'Italia e il Paese estero, non vi sono dubbi circa l'applicabilità del sistema di eliminazione della doppia imposizione tramite il riconoscimento del credito d'imposta.

Diversamente, nell'ipotesi in cui un'imposta venga istituita successivamente all'entrata in vigore della convenzione, occorrerà verificare se la nuova imposta possa o meno essere assimilata all'imposta italiana sul reddito.
In proposito, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che l'Impôt sur les sociétés, istituita successivamente all'entrata in vigore della convenzione e attualmente in vigore nello Stato tunisino, può essere considerata similare all'imposta italiana sui redditi e che, pertanto, è ammessa a far parte del calcolo del credito d'imposta di cui all'articolo 165 del Tuir.

Nel caso in esame, l'imposta effettivamente pagata in Tunisia (Prélèvament fiscal global forfaitaire) dal soggetto residente in Italia è un imposta sostitutiva non soltanto delle imposte dirette, ma anche di altre imposte e diritti di natura diversa.
Ciò comporta che il credito d'imposta dovrà essere riconosciuto soltanto a una parte dell'imposta sostitutiva assolta in Tunisia, in particolare, a quella riferita all'Impôt sur les sociétés.

In sostanza, nella prima fase del calcolo del credito d'imposta in Italia, occorre determinare l'imposta che l'impresa italiana avrebbe dovuto pagare per il reddito prodotto in Tunisia. L'imposta così calcolata rappresenta l'imposta "teorica" massima utilizzabile per il credito di cui all'articolo 165 del Tuir.
La seconda fase consiste nella determinazione della quota parte di imposta sul reddito compresa nell'imposta sostitutiva effettivamente pagata. Ciò significa che bisogna individuare l'incidenza percentuale dell'Impôt sur les sociétés compresa nel Prélèvament fiscal global forfaitaire. Tale quota parte potrà essere utilizzata nel calcolo del credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta "teorica" determinata nella prima fase.
Pertanto, nella certificazione rilasciata dalle Autorità tunisine devono essere individuate la base imponibile del reddito prodotto in Tunisia, l'imposta ordinaria a quest'ultima riferibile nonché l'imposta effettivamente pagata.

Per quanto riguarda la definitività dell'imposta assolta all'estero, la risoluzione ribadisce che l'imposta, per poter essere utilizzata nel calcolo del credito d'imposta, deve essere pagata a titolo definitivo, ossia non rimborsabile.
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