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Normativa e prassi

Credito per la ricerca e sviluppo:
nuove regole nella Stabilità 2015

Più lunga la durata, più ampia la platea dei beneficiari, più bassa la soglia minima di investimenti agevolabili, raddoppiato il tetto massimo di credito annuale per impresa

freccia che rompe e supera muro
Le modifiche apportate dalla Stabilità 2015 (articolo 1, commi 35 e 36, della legge 190/2014) alla norma dettata dall’articolo 3 del Dl 145/2013 mutano sostanzialmente l’agevolazione fiscale, concessa sotto forma di credito d’imposta, alle aziende che investono in attività di ricerca e sviluppo.
La nuova formulazione estende la platea a tutte le aziende (con un tetto massimo più alto), non più alle sole piccole e medie imprese. Non sono previsti limiti soggettivi; per individuare le imprese beneficiarie, non sono considerati discriminanti elementi quali il settore economico in cui opera l’azienda, il regime contabile adottato, la forma giuridica scelta.
 
La misura degli investimenti agevolabili passa dal 50 al 25% dell’incremento annuale delle spese per attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media di quelle sostenute nel triennio 2012-2014 (resta al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati).
Per le imprese in attività da meno di tre anni, la media degli investimenti da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla data di costituzione.
 
Il tetto massimo dell’agevolazione passa da 2,5 milioni di euro, fissati dalla vecchia disposizione, a 5 milioni di euro, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30mila euro (rispetto ai precedenti 50mila).
 
La durata dell’agevolazione passa da tre a cinque anni, con decorrenza da gennaio 2015. In sostanza, si allunga il periodo in cui è riconosciuto il vantaggio fiscale a fronte di una più bassa percentuale erogata. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il credito riguarderà il quinquennio 2015-2019.
 
Attività ammissibili e non
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività:
a)  lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quali principali finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette
b)  ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con esclusione dei prototipi di cui alla lettera successiva
c)  acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
 
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
 
Spese ammissibili per determinare il credito
Sono ammissibili le spese relative a:
a)  personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced
b)  quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto Mef 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2mila euro, al netto dell’Iva
c)  spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, incluse le start-up innovative
d) competenze tecniche e privative industriali relative a invenzioni industriali o biotecnologiche, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
 
Modalità di utilizzo del credito
Per quanto concerne le regole di utilizzo del credito d’imposta, esso va indicato nel modello Unico relativo al periodo d’imposta nel corso del quale è maturato. È utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre né alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap.
L’ottenimento del credito è subordinato alla certificazione di un revisore legale dei conti o del collegio sindacale o di una società di revisione legale dei conti, che va allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale e prive di un collegio sindacale sono comunque tenute ad avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione. Per loro, le spese sostenute per l’attività di revisione contabile (nel limite di 5mila euro), sono ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta.
Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi menzionati.
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