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Normativa e prassi

Crisi d’impresa: in Gazzetta
viene riscritto il calendario

Ai fini di fronteggiare le situazioni di difficoltà innescate dalla pandemia è fissata al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice e slittano al 31 dicembre 2023 le procedure di allerta

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In vigore da oggi, 25 agosto, le disposizioni relative alla crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Con il decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 202/2021, il Governo introduce nuove disposizioni, anche tributarie con le misure premiali elencate all’articolo 14, e nuove date per l’attuazione del Codice (Dlgs n. 14/2019) e l’avvio delle procedure di allerta.
Il provvedimento rinvia al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e fa slittare le procedure di allerta e composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023. Al contempo, dispone misure agevolative per accompagnare le imprese in difficoltà verso la soluzione degli squilibri.

Un’importante novità, contenuta nell’articolo 2 del novello decreto, è il percorso negoziale di risanamento delle imprese, ossia la composizione negoziata della crisi: per i casi in cui lo squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa, che può causare la crisi o l’insolvenza, è valutato ancora ragionevolmente reversibile, l’imprenditore commerciale o agricolo può chiedere alle associazioni camerali dell’ambito territoriale, in cui ha sede la sua impresa, la nomina di un esperto indipendente. Questo specialista, incaricato con le modalità riportate nel decreto, indipendente e in possesso di specifiche consulenze, assiste l’imprenditore, agevolando le trattative tra l’impresa e gli altri soggetti coinvolti nella situazione debitoria dell’azienda e cercando ogni possibile soluzione finalizzata a ristabilire condizioni economiche sane e soddisfacenti per tutti.
Il percorso di composizione della crisi, supportato dall’esperto, è volontario ed extragiudiziale, è caratterizzato dalla riservatezza e vi si accede per mezzo di una piattaforma unica nazionale telematica a partire dal 15 novembre 2021. Sulla piattaforma, l’imprenditore può verificare una  lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la  redazione del piano di risanamento e un test  pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti, entro 30 giorni, con decreto del ministero della Giustizia.
Al momento della nomina dell’esperto, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio.

Il decreto per incentivare l’accesso alla procedura di composizione negoziata, istituisce anche delle misure premiali di natura fiscale che sono riportate all’articolo 14.
In particolare, il testo stabilisce che:

  1. a partire dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, e fino alla conclusione delle procedure negoziate, gli interessi sui debiti tributari sono abbattuti alla soglia legale
  2. sono ridotte al minimo le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione della misura ridotta in caso di pagamento entro un termine comunicato dall’ufficio che le irroga, se tale termine scade dopo la data di presentazione dell’istanza di composizione negoziata
  3. le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto e oggetto della composizione negoziata sono ridotti del 50% se, alternativamente, l’imprenditore:
    • chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito
    • predispone il piano di risanamento idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (articolo 67, comma 3, lettera d del regio decreto 267/1942)
    • presenta la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio  (articolo 18 del Dl n. 118/2021)
    • accede a una delle procedure disciplinate dal RD. n. 267/1942, dal Dlgs n. 270/1999 o dal Dl n. 347/2003
  4. nei casi di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo previsti all’articolo 11, comma 1 lettera a) e c) del decreto n. 118/2021, l’Agenzia delle entrate concede, a fronte di istanza sottoscritta dall’imprenditore e dall’esperto nominato, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 quote mensili relativamente alle somme dovute ma non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate come sostituto d’imposta, Iva, Irap non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori. L’imprenditore decade dal beneficio della rateazione (anche) in caso di successivo deposito del ricorso per concordato, articolo 161 del RD n. 267/1942, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, ovvero in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza
  5. dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo o degli accordi di ristrutturazione:
    • non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa (articolo 88, comma 4-ter, Tuir)
    • le perdite dei beni relative al costo non ammortizzato e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (articolo 101, comma 5, Tuir).

Nel caso di successivo fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza l’applicazione delle riduzioni.

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