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Normativa e prassi

Cure massofisioterapiche detraibili
se il professionista è nell’“elenco”

L’esenzione Iva dipende invece dalla data di conseguimento del diploma che deve essere anteriore al 17 marzo 1999. Fino a quel momento infatti il titolo era equiparato a quello di fisioterapista

massofisioterapisti

Le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020 (termine originariamente fissato al 31 dicembre 2019 e poi prorogato dal Dl n. 2/2019), nell’elenco speciale a esaurimento contenuto nel decreto del ministero della Salute del 9 agosto 2019, relativo alla specifica categoria di professionisti, sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle detraibili. È quanto afferma l’Agenzia nella consulenza giuridica n. 8/2020, fornita a una federazione che ha chiesto lumi anche sul trattamento Iva delle stesse prestazioni.

In particolare, l’istante, in considerazione dell’evoluzione delle norme nel tempo, con la prima domanda, ha chiesto se siano detraibili le spese relative alle prestazioni di massofisioterapisti con diploma di formazione triennale, rese dietro prescrizione medica, indipendentemente dalla data di conseguimento del diploma. Questo perché, fino al 2018, erano ammesse alla detrazione solo le prestazioni erogate da professionisti diplomati entro il 17 marzo 1999.
Con la seconda, invece, ha ipotizzato che le stesse prestazioni possano rientrare tra quelle che l'articolo 10, del Dpr. n. 633/1972, annovera tra le operazioni esenti dall'Iva, individuate nelle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.

L’Agenzia concorda sul primo punto, in quanto, a seguito del mutato quadro normativo determinato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 537 della legge n. 145/2018, anche i massofisioterapisti, diplomati dopo il 17 marzo 1999, possono “continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020 (termine così modificato dalla legge di conversione del Dl n. 2/2019), negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. In attuazione di tale norma, quindi, il ministero della Salute, con il decreto 9 agosto 2019, all'articolo 5, ha previsto l'istituzione dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403/1971, le cui prestazioni sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d'imposta. Pertanto, conclude l’Agenzia, la detrazione di cui all’articolo 15 del Tuir spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco, senza prescrizione medica, e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l'iscrizione all'elenco speciale.

Riguardo, invece, alla domanda sull’esenzione Iva, l’Agenzia osserva che la norma di riferimento (articolo 10, comma 1, numero 18 del Dpr n. 633/1972), oltre alle vere e proprie professioni mediche, non individua in concreto quali siano le prestazioni effettivamente idonee a beneficiare dell'esenzione dall'imposta. In effetti, solo le prestazioni mediche poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute o  elencate nel Dm del 17 maggio 2002 sono esenti da Iva.
In merito al trattamento Iva delle prestazioni rese dai massofisioterapisti, l’Agenzia rimanda alle indicazioni contenute nella risoluzione n. 96/2012 “che indicavano applicabile il regime di esenzione solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999”.

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