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Normativa e prassi

Dad: niente Irpef sui rimborsi
per le spese anticipate dai docenti

L’importo della somma da restituire deve basarsi su elementi analitici e oggettivi che consentano di definire il risparmio del datore di lavoro e i costi del dipendente

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I rimborsi delle spese sostenute per l’acquisto di toner, carta e connessione a internet dal personale scolastico per svolgere la didattica a distanza non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini Irpef. Si tratta infatti di costi anticipati nell’interesse del datore di lavoro. Esenti, inoltre, dall’imposta di bollo, le relative richieste presentate dai dipendenti.
E quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 798 del 3 dicembre 2021.
 
I rimborsi oggetto dell’interpello sono erogati dall’ente istante a insegnanti, assistenti e collaboratori di scuole e istituti provinciali di diverso ordine e grado, in base alle loro richieste. La somma non può superare i 520 euro per ciascun lavoratore.
La soglia massima erogabile è stata definita tenendo conto di elementi oggettivi e analitici per ogni tipo di spesa (dotazione IT, carta, toner, connessione internet). Il sistema adottato consente di quantificare il risparmio del datore di lavoro e la spesa del dipendente. Tra le variabili considerate, il prezzo medio degli strumenti acquistati, la durata dei dispositivi, i tempi di utilizzo ai fini della prestazione lavorativa. Il metodo si fonda in parte, su dati statistici e ricerche di mercato e in parte sulla rilevazione dei dati riguardanti le ore impiegate dal personale nella didattica a distanza.
 
I quesiti sono due. L’ente chiede innanzitutto se i rimborsi erogati nel rispetto di tali criteri concorrano alla formazione del reddito imponibile del personale che li ha ricevuti oppure no, e poi se sulla domanda di rimborso debba essere applicata l’imposta di bollo.
 
In entrambi i casi, chiarisce l’Agenzia, i dipendenti non dovranno al Fisco nessuna imposizione. Il parere, come di consueto, arriva dopo un’attenta analisi della normativa e della prassi emessa sull’argomento.
 
Sotto il profilo normativo l’attenzione va posta sull’articolo 51, comma 1, del Tuir, che sancisce il “principio di onnicomprensività”, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti beni, servizi e opere offerti dal datore di lavoro al personale costituiscono redditi imponibili e, quindi, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Ne deriva che, in linea generale, anche i rimborsi spese, come tutte le altre somme corrisposte dal datore di lavoro, confluiscano nell’imponibile Irpef del dipendente.
L’Agenzia delle entrate si espressa, in più occasioni, sulla rilevanza fiscale dei rimborsi spese corrisposti ai lavoratori fornendo importanti precisazioni.
La circolare la circolare n. 326/1997 ha chiarito non sono imponibili i rimborsi di spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente, come l'acquisto di beni strumentali di poco valore.
La risoluzione n. 178/2003 ha invece specificato che sono irrilevanti, ai Irpef, le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore, come gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale, e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Dello stesso tenore la risoluzione n. 357/2007, secondo cui i rimborsi ai telelavoristi per i costi del collegamento telefonico non sono da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente in quanto relativi a spese sostenute per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda e, quindi, per svolgere la propria attività.
 
La risposta odierna ricorda poi che i rimborsi erogati in modo forfetario non concorrono alla formazione della base imponibile soltanto se è stato definito per legge come determinare la quota non imponibile in quanto riferibile all’uso nell'interesse del datore di lavoro (ad esempio l’uso promiscuo di autovetture).
Se manca la disposizione legislativa, come affermato nell risoluzione n. 74/2017, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, ai fini dell’esenzione dei rimborsi, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.
Ed è quanto avvenuto nel caso dell’interpello in cui il rimborso riconosciuto dall’istante al personale per l'utilizzo dei dispositivi IT è calcolato in base parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall'ente e quelli anticipati dal dipendente.
In conclusione, valutato il criterio analitico con cui sono state calcolate le somme spettanti agli interessati, l’Agenzia ritiene che i rimborsi in questione, relativi a spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro, per svolgere la didattica a distanza, non siano imponibili ai fini Irpef.
 
Né, ritiene l’Agenzia, sono sottoposte a imposta di bollo le relative richieste di rimborso presentate dei lavoratori. Infatti, anche se, in linea generale, le domande alla pubblica amministrazione sono soggette a Bollo, tuttavia, secondo l’articolo 3, nota 3, tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, ne sono esentate “le istanze riguardanti i rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente”.
Nella vicenda in esame il rimborso riguarda spese non sostenute nell’interesse del richiedente, ma dell’ente per cui lavora, di conseguenza, secondo l’Agenzia, rientrano nell’ipotesi di esenzione prevista dalla suddetta norma.

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