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Normativa e prassi

Dal “decreto competitività”, bonus
per chi investe in beni strumentali

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza, rispetto ai cinque periodi d’imposta precedenti, per nuovi macchinari e impianti

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È una delle misure per il rilancio e lo sviluppo delle imprese contenute nel Dl 91/2014 (articolo 18): l’incentivo per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno prossimo e destinati a strutture produttive situate in Italia. Tra i beneficiari, anche chi ha iniziato l’attività da meno di cinque anni e chi l’avvia dopo l’entrata in vigore della norma. 
Un incentivo per il rilancio e lo sviluppo delle imprese arriva dal “decreto competitività” (Dl. 91/2014) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno.
Si tratta di un’agevolazione fiscale (articolo 18, Dl 91 del 25 giugno 2014) destinata agli imprenditori che rinnovano i propri strumenti produttivi nelle strutture ubicate sul territorio italiano.
Nello specifico il “bonus” consiste in un credito d’imposta, pari al 15% degli investimenti effettuati in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ripartendolo in tre quote annuali di pari importo.
 
A chi è destinato il bonus
Potenziali fruitori del credito d’imposta sono gli imprenditori che acquistano beni strumentali nuovi (macchinari e apparecchiature), inseriti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti, di importo superiore a 10mila euro, effettuati dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del “decreto competitività”) al 30 giugno 2015.
Si tratta di un credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Anche le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni rientrano tra i beneficiari: basterà fare una media aritmetica degli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto, escludendo, anche in questo caso, il valore più alto.
Per le imprese costituite dopo l’entrata in vigore del decreto, infine, rileverà il valore complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta.
 
I beni agevolabili
Il bonus, come accennato, spetta esclusivamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (macchinari e apparecchiature nca). Sono pertanto esclusi gli investimenti che riguardano beni usati.
 
Un credito diviso in tre quote
La norma agevolativa riconosce un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, la prima delle quali è utilizzabile dall’1 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (quindi, per quelli del 2014, dall’1 gennaio 2016).
Il bonus non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e va indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative ai periodi nei quali è utilizzato.
 
Revoca per gli inadempienti
Il bonus viene revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto o se i beni oggetto degli investimenti vengono trasferiti - entro il termine di accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) - in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione
I caso di indebita fruizione del credito, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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