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Normativa e prassi

Dal magazzino alla Onlus. L'agevolazione muta percorso

Come cambiano le regole che disciplinano la cessione gratuita di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente

magazzino

La disciplina delle cessioni gratuite alle Onlus dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa è stata oggetto di modifiche a opera dalla Finanziaria 2008.
I chiarimenti al riguardo sono arrivati con la circolare n. 26/E del 26 marzo.

La normativa attuale
I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Tuir. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Questo è quanto prevede il comma 3 dell'articolo 13, Dlgs 460/1997, nel testo attuale, in vigore dal 1° gennaio 2008, come si presenta in seguito alle modifiche apportate dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 244/2007.

Le precisazioni dell'agenzia delle Entrate hanno riguardato proprio gli elementi di novità, introdotti dalla Finanziaria 2008, rispetto al previgente testo della citata disposizione.

Natura dei beni ceduti gratuitamente
Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Tuir (e, quindi, le cessioni degli stessi non generano ricavi imponibili per le imprese cedenti), solo i beni che abbiano i seguenti requisiti:

 

  1. sono "non di lusso"
  2. presentano particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi
  3. le anomalie sono tali da non modificarne l'idoneità di utilizzo
  4. le imperfezioni, le alterazioni, i danni o i vizi sono tali, tuttavia, da non consentirne la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione.

In sostanza, osserva l'agenzia delle Entrate, il legislatore ha circoscritto l'agevolazione alle cessioni gratuite, in favore delle Onlus, di beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, sebbene ancora idonei all'uso, presentino difetti originari o sopravvenuti che ne rendano necessaria l'eliminazione dal circuito commerciale.
In particolare, nella circolare è stato precisato che i beni eliminati dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alla Onlus non possono più in alcun modo essere commercializzati o ceduti dalla stessa beneficiaria, che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Al riguardo, è stato evidenziato che la Onlus beneficiaria, in base a quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 13 del Dlgs 460/1997, deve attestare, in una apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.
Lo stesso comma 4 stabilisce, inoltre, a pena di decadenza dei benefici fiscali, l'obbligo per la Onlus beneficiaria dell'effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.

Limite di importo delle cessioni gratuite agevolate
Sono destinatarie del regime fiscale agevolato le cessioni gratuite dei beni che presentino le caratteristiche sopra descritte, fino a un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato.
Pertanto, il limite di fruibilità del beneficio varia in proporzione all'entità del reddito d'impresa dichiarato.

Non computabilità delle cessioni gratuite ai fini del limite di deducibilità delle erogazioni liberali
Il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto dei beni ceduti gratuitamente alle Onlus non deve essere più computato ai fini della formazione del limite di deducibilità, stabilito dall'articolo 100, comma 2, lettera h), del Tuir, per le erogazioni liberali a favore delle Onlus.
Il beneficio della non rilevanza fiscale delle cessioni di beni non di lusso, ai sensi del novellato articolo 13, comma 3, del Dlgs 460/1997, viene a costituire, quindi, una agevolazione autonoma, che non esplica effetti sulle disposizioni relative al limite di deducibilità delle erogazioni liberali previste dal citato articolo 100, comma 2, lettera h), del Tuir.

Trattamento ai fini Iva dei beni ceduti
Il nuovo comma 3 dell'articolo 13 ha previsto espressamente che i beni oggetto di cessione gratuita alle Onlus si considerano, alle condizioni e limiti ivi espressamente indicati, distrutti agli effetti dell'Iva.
Ciò comporta che l'impresa donante può, dal 1° gennaio 2008, cedere i beni senza applicazione dell'imposta e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione.

Procedure per l'applicazione del regime agevolato
La possibilità di fruire del regime agevolato è subordinata al rispetto della procedura prevista dal comma 4 dello stesso articolo 13.
Detta procedura, per l'applicabilità del regime di favore ai fini Iva, deve essere integrata con quella prevista dall'articolo 2, comma 2, del Dpr 441/1997.

In sintesi, gli adempimenti gravanti complessivamente sul cedente e sulla Onlus beneficiaria sono i seguenti:

  • l'impresa cedente deve effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole cessioni di beni al competente ufficio dell'agenzia delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere resa unitariamente a quella prevista dall'articolo 2, comma 2, del Dpr 441/1997, inviandola anche ai comandi della Guardia di finanza di competenza, completa dell'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna. La stessa può non essere inviata qualora le cessioni abbiano per oggetto beni facilmente deperibili e di modico valore unitario e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione non sia superiore a 5.164,57 euro
  • l'impresa cedente deve predisporre il documento, progressivamente numerato, previsto dall'articolo 1, comma 3, del Dpr 472/1996, contenente l'indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti
  • l'impresa cedente deve annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini Iva o in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese
  • la Onlus cessionaria deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/1968, con la quale deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato al secondo punto
  • la Onlus cessionaria deve attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, l'impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.

La Onlus beneficiaria dovrà, inoltre, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal decreto legislativo 460/1997, realizzare l'effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.

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