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Normativa e prassi

Dal regime della branch exemption
si esce solo con un errore rilevante

Scegliere l’esenzione dalla tassazione degli utili e delle perdite è espressione di una manifestazione di volontà in relazione alla quale la dichiarazione assume il valore di atto negoziale

L’opzione per il regime di branch exemption è irrevocabile. A nulla vale la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, con integrazione dei versamenti dovuti, volta all’Uscita anticipata dal regime agevolativo, poiché non configura la correzione di un errore, ma rappresenta la revoca di una volontà negoziale liberamente e validamente manifestata in dichiarazione.
È quanto affermato nel principio di diritto 13/2018.
 
In sostanza, la libera scelta del contribuente non può essere modificata a seguito di un ripensamento a posteriori sulla base di criteri di convenienza maturati successivamente: è questo il principale motivo alla base del vincolo di irrevocabilità, fissato dal legislatore nell’articolo 168-ter, comma 2, del Tuir, che, in tal modo, ha voluto cautelativamente evitare un uso strumentale del regime di esenzione, basato esclusivamente sulle diverse valutazioni di opportunità delle imprese residenti.
 
L’autonoma decisione può essere “rettificata” soltanto in presenza di dolo, violenza o errore. Quest’ultimo, in particolare, come precisato nella risoluzione 325/2002, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve cadere sui “motivi” della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a mettere in atto un determinato comportamento.
Tutte argomentazioni che hanno anche trovato conferma in varie pronunce della giurisprudenza di legittimità (cfr, tra le altre, Cassazione n. 1117/2018).
 
Pertanto, la dichiarazione integrativa “a sfavore” presentata per ripristinare la modalità ordinaria di tassazione degli utili e delle perdite della branch estera fin dal momento della sua costituzione, con neutralizzazione di qualsiasi effetto benefico eventualmente derivante dall’opzione, “non configura la correzione di un errore, ma integra di fatto la revoca di una volontà negoziale validamente manifestata in precedenza, ipotesi questa che, alla luce del contesto normativo, giurisprudenziale e di prassi sopra delineato, non è riconducibile al principio di emendabilità della dichiarazione”.
 
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