Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Dalla donazione alla detrazione. Tutto in busta paga

Possibile il coinvolgimento del datore di lavoro purché assicuri tracciabilità e riferibilità del versamento

Il datore di lavoro nella veste di sostituto d'imposta può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19% dell'importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla Onlus a titolo di erogazione liberale, a condizione che venga adottata una procedura che assicuri nel contempo la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell'erogazione all'effettivo donante.
Questi in sintesi i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 441/E del 17 novembre.

La questione trae origine dall'iniziativa, portata avanti da alcune imprese, di promuovere tra i propri dipendenti una raccolta fondi da destinare a una Onlus, attraverso la donazione dell'equivalente di un'ora di lavoro. Allo scopo di incentivare le donazioni e facilitare gli adempimenti a carico degli stessi lavoratori, l'intenzione degli imprenditori era quella di effettuare i versamenti per conto dei dipendenti, riconoscendo successivamente agli stessi, nella veste di sostituti d'imposta, in sede di conguaglio, la detrazione d'imposta del 19% dell'importo trattenuto a titolo di erogazione liberale.

L'agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato come l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del Tuir, preveda per le persone fisiche la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate, tra l'altro, a favore delle Onlus, si è soffermata sulle modalità che devono essere osservate per effettuare le predette donazioni.
La risoluzione ha anche evidenziato che la detrazione, per espressa previsione normativa, è consentita a condizione che il versamento delle somme erogate sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero attraverso carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

La specificità della questione oggetto dell'interpello risiedeva nel fatto che, come già specificato, il datore di lavoro assumeva l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente a favore di una determinata Onlus, portando a termine l'intera fase del versamento della somma trattenuta e della successiva detrazione, in sede di conguaglio, in veste di sostituto d'imposta.
Il datore di lavoro-sostituto d'imposta, nell'ambito degli ordinari adempimenti connessi all'erogazione dei compensi dovuti per la prestazione di lavoro, si proponeva di semplificare gli oneri a carico del dipendente-donante, assicurando nel contempo la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell'erogazione all'effettivo donante.

Al riguardo, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto che il datore di lavoro, osservata una dettagliata procedura a garanzia di tracciabilità e trasparenza, potesse riconoscere in sede di conguaglio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973, la detrazione pari al 19% dell'importo trattenuto al dipendente e versato alla Onlus.

La procedura proposta dall'istante è stata ritenuta idonea dall'Amministrazione, con alcune integrazioni:

  1. il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell'ora di stipendio con l'indicazione del mese di riferimento e deve, altresì, dare mandato individuale a effettuare per suo conto l'erogazione liberale a favore di una determinata Onlus tramite bonifico bancario
  2. l'impresa
    • trattiene la somma concordata nel mese prefissato, indicando sul relativo "cedolino" una voce esplicativa dalla quale risulti che la somma viene trattenuta per essere versata a una determinata Onlus a titolo di erogazione liberale
    • sulla base dei singoli mandati, effettua tramite bonifico il versamento dell'intera somma raccolta, specificando nella causale che l'erogazione liberale è effettuata per conto dei dipendenti mandanti, con l'indicazione del numero degli eroganti e il mese di riferimento
    • in relazione a ciascun bonifico compila un elenco in duplice copia - contenente i nominativi dei donanti, l'importo a ciascuno trattenuto e versato e il mese in cui è stata effettuata la trattenuta - e lo trasmette alla Onlus
  3. la Onlus restituisce all'impresa una copia del citato elenco contenente una dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, della somma totale a essa versata con gli estremi del bonifico bancario
  4. ancora l'impresa rilascia nominativamente a ciascun dipendente-donante una specifica attestazione, contenente, oltre ai dati dell'impresa stessa, la dichiarazione di avere effettuato un bonifico alla Onlus (di cui dovrà essere indicata la denominazione completa) per suo ordine e conto, indicando la data del bonifico, l'importo trattenuto e versato a titolo di erogazione liberale, unitamente a una copia della ricevuta rilasciata dalla organizzazione beneficiaria.
     
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/dalla-donazione-alla-detrazione-tutto-busta-paga