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Normativa e prassi

Dall’Agenzia un tris di soluzioni
per risolvere alcuni dubbi sul Bollo

Le norma prevede, in via generale, che debbano essere sottoposti al tributo tutti gli atti, i documenti e registri indicati nella tariffa allegata al Dpr n. 642/1972. Ma ogni regola ha le sue eccezioni

marche da bollo

Niente Bollo sulle ricevute rilasciate dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro agli associati e sugli estratti conto corrente. Scaduti i termini di accertamento, il Fisco non può più chiedere l’imposta non versata al momento della stipula degli atti. E infine, non basta pagare una sola volta per l’istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi contenente più richieste di annotazione e trascrizione, che mira a ottenere molteplici registrazioni di diversa tipologia per uno o più titoli.
Sono questi, in sintesi, i diversi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, rispettivamente, con le risposte  n. 361, n. 360 e n. 356 del 30 agosto 2019 in materia di imposta bollo.

Le ricevute della società sportiva dilettantistica sono certificazioni e non vanno tassate
Uno dei chiarimenti del “pacchetto bollo” forniti oggi dall’Agenzia delle entrate è contenuto nella risposta n. 361 e riguarda una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, riconosciuta dal Coni, che usufruisce del regime speciale previsto dalla legge n. 398/1991.
La società precisa che fino ad oggi, per certificare i corrispettivi incassati per i servizi forniti agli associati, ha emesso ricevuta non soggetta a Iva assolvendo l’imposta di bollo.
Dal 1° gennaio 2019, però, con la modifica apportata all’articolo 27-bis della tabella allegata al Dpr n. 642/1972, anche le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal Coni, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo su atti, istanze, estratti, contratti, certificazioni, dichiarazioni e altri documenti.
L’istante chiede se tale agevolazione possa essere applicata anche alle ricevute rilasciate agli associati/tesserati e possa essere riconosciuta anche per i conti correnti.
L’Agenzia delle entrate appoggia la tesi della società ritenendo che le ricevute rilasciate dall’istante possano essere considerate “certificazioni” dei servizi erogati agli associati a fronte dell’importo versato dai beneficiari delle prestazioni, rientrando, quindi, tra le ipotesi agevolative previste dall’articolo 27-bis.
La soluzione positiva per l’istante vale anche per gli estratti conto corrente perché, secondo le Entrate, tra i documenti definiti dalla norma come “estratti” possono essere compresi anche quelli contenenti le informazioni relative alla gestione finanziaria del conto corrente.

Scaduti i termini di accertamento, niente bollo
L’istante dell’interpello n. 360/2019 spiega che da un’ispezione amministrativo-contabile, è emerso il mancato versamento dell’imposta di bollo da parte delle ditte con le aveva stipulato contratti attraverso il mercato elettronico Consip. Si tratta di rapporti relativi agli esercizi finanziari 2014 e 2015 che, tra l’altro, hanno esaurito i loro effetti giuridici.
Il contribuente chiede se, essendo decaduti i termini di accertamento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, sia possibile che nulla venga richiesto ai responsabili dell’omissione e agli agenti amministrativi in carica all’epoca della violazione.
L’Agenzia fa presente che, in base alla disciplina di riferimento, gli atti stipulati tra l’interpellante e le ditte contraenti attraverso il mercato elettronico Consip dovevano essere sottoposti a Bollo fin dalla loro origine (articolo 2, della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972).
Il documento di prassi ricorda anche che tutte le parti contraenti sono responsabili solidali delle eventuali violazioni, ma precisa anche che nel caso di rapporti con lo Stato è in ogni caso la parte privata responsabile dell’assolvimento dell’imposta.
L’Amministrazione, tuttavia, concordando con l’istante, ritiene che il tributo non possa essere più richiesto dall’Agenzia delle entrate essendo scaduto il termine di decadenza triennale per lo svolgimento dell’accertamento fiscale, come prevede l’articolo 37, del Dpr n. 642/1972. In ogni caso, specifica la norma, la decadenza non autorizza l’uso dei documenti in questione senza prima effettuare il pagamento dell’imposta nella misura dovuta al momento dell’uso.

Se il contesto non è “condiviso”, l’imposta non è unica
Il quesito a cui fa riferimento la risposta n. 356/2019 è presentato da un ministero e ha per oggetto le modalità di tassazione delle domande presentate all’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm), che devono essere sottoposte a imposta di bollo in base a quanto stabilito dal Codice della proprietà industriale (articolo 225, Dlgs n. 30/2005). Lo stesso Codice ammette, in alcuni casi, la presentazione di una sola richiesta e, quindi di una sola imposta di bollo, per la trascrizione o annotazione di più diritti di proprietà industriale (vedi articoli 196 e 197).
La normativa, però, osserva il ministero, non fa alcun riferimento specifico al corretto trattamento fiscale da applicare, nell’ipotesi in cui nella stessa istanza si richiedano una pluralità di trascrizioni e annotazioni con lo scopo di ottenere più registrazioni di diversa tipologia per uno o più titoli.
Il ministero chiede se in tal caso, pur contenendo l’atto richieste differenti, sia possibile riscontrare  l’“unico contesto”, definito dalla risoluzione n. 70/2006, che apre le porte al pagamento di un solo Bollo per tutte le richieste elencate nel foglio.
Secondo l’istante, anche se il documento è unico, sono molteplici e con diverse finalità le istanze presentate con le quali l’utente intende ottenere più registrazioni da parte dell’Uibm.
L’Agenzia ricapitola le disposizioni in materia per chiarire il dubbio. La disciplina, in pratica, stabilisce il pagamento dell’imposta di bollo per ogni istanza di trascrizione (85 euro) e annotazione (15 euro) presentata all’Uibm (articolo 1, comma 1-quater, tariffa, Dpr n. 642/1972): ciò comporta che ad ogni presentazione di istanza corrisponda il pagamento dell’imposta di bollo.
Tuttavia, l’articolo 13 del Dpr n. 642/1972 prevede la possibilità di versare una sola imposta nel caso in cui sullo stesso foglio vengano riportati “atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto”, così come chiarito anche con la risoluzione n. 70/2006 su richiamata.
In pratica, a rilevare nella condizione dell’unicità del contesto è l’aspetto sostanziale, non solo formale, della documentazione presentata. La vicenda rappresentata nell’interpello non sembra avere tali caratteristiche: le richieste non sono collegabili per contesto e tipologia, quindi, devono essere considerate indipendenti e soggette ognuna al pagamento del Bollo nei modi e nella misura indicati dal comma 1-quater della tariffa.

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