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Normativa e prassi

Data base ipotecario e catastale:
quando la consultazione è gratis

Ispezioni e visure sono a costo zero solo se a richiederle è un intestatario del bene, mentre hanno un costo le “indagini” eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti

La norma (articolo 6, commi 5-quater e 5-quinquies, Dl 16/2012) stabilisce che le richieste di visure catastali o di ispezioni ipotecarie relative a beni immobili – on line (o in ufficio) – avanzate dai titolari, anche solo di quote, di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento, sono gratuite ed esenti da tributi.
Con la circolare n. 3/E del 24 marzo 2017, l’Agenzia chiarisce nel dettaglio a chi e a quali documenti si riferisce. In particolare, sottolinea che la gratuità della consultazione dipende esclusivamente dalla titolarità del richiedente.
 
Il documento di prassi arriva dopo una circolare esplicativa (vedi “Banca dati ipotecaria e catastale, dal 1° ottobre tariffe aggiornate”) e due provvedimenti attuativi delle richiamate disposizioni (vedi “Dati catastali on line e senza spese. Accesso con Fisconline ed Entratel” e “Dati catastali on line e gratuiti anche per le società e gli enti”) per fare piena luce sulle modalità di consultazione delle banche dati e sulle tipologie di atti visionabili.
 
Sullo schermo
Ricordando brevemente che il servizio online gratuito è fruibile sia dalle persone fisiche sia da quelle non fisiche (come enti e società), purché in possesso delle credenziali di accesso a Entratel o Fisconline, e che, per muoversi in tranquillità, basta seguire le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria sul proprio sito alla pagina “consultazione personale online”, la circolare odierna comincia specificando che le ispezioni ipotecarie telematiche sono possibili solo se:
  • le formalità sono state eseguite dopo l’automazione della conservatoria di riferimento (in caso contrario, è necessario rivolgersi al competente servizio di Pubblicità immobiliare)
  • nelle formalità sono presenti sia il richiedente, individuato tramite il relativo codice fiscale, sia gli immobili di cui lo stesso risulta attuale intestatario negli atti catastali.
Poi, avverte che la consultazione è a pagamento quando le “note” riguardano iscrizioni, atti esecutivi e cautelari e domande giudiziali a favore del richiedente, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.
 
In ufficio
La visione dei documenti in argomento è gratuita anche se effettuata presso gli uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia. La richiesta, in questo caso, deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell’ente o della società.
Nell’ipotesi invece di domanda avanzata per conto di persone prive della capacità di agire (come minori, interdetti eccetera), oltre al documento di riconoscimento del genitore, tutore…, serve una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti tale qualità e fotocopia del documento del rappresentato.
Inoltre, attraverso forme “semplificate” di procura (articolo 63, Dpr 600/1973), possono accedere senza oneri alla visione anche il coniuge o i parenti e affini (entro il quarto grado) del contribuente titolare (per le società, il dipendente).
 
Quando la “titolarità attuale” non è aggiornata
Per “sbirciare” gratuitamente nei registri immobiliari, la situazione di “titolarità attuale” deve emergere dalla visura catastale. Se da questa non risulta, il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva contenente i dati catastali dell’immobile che vuole ispezionare. La stessa dichiarazione servirà anche per le visure catastali.
 
Prima di tutto l’intestazione
Considerato che l’esenzione scatta solo in presenza di consultazioni “personali”, cioè effettuate da coloro che risultano intestatari catastali degli immobili da visionare, la circolare ricorda che, quando ci sono trasferimenti di proprietà, è obbligatorio informare il Catasto per le conseguenti relative volture.
 
Per gli acquisti effettuati in “comunione legale”, la consultazione gratuita è concessa anche al coniuge che non è intervenuto nel relativo atto e, quindi, non risulta sia nella voltura sia nella trascrizione. In tale ipotesi, andrà presentata una dichiarazione sostitutiva per attestare il proprio status e il regime patrimoniale di comunione dei beni.
La stessa regola vale per le compravendite effettuate “in comunione” nell’ambito delle unioni civili.
 
Riassumendo, dalla circolare si evince a chiare lettere che la gratuità delle ispezioni e delle visure dipende solo e soltanto dalla “titolarità attuale” del bene.
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