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Normativa e prassi

Dati rilevanti ai fini Irap:
modalità di invio al Mef

Devono essere inseriti in un'apposita applicazione denominata “Gestione Irap” che, previa abilitazione, è resa disponibile nell’area riservata del portale del Federalismo fiscale

flusso dati

A partire dal 2021 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere, ai fini della pubblicazione sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 31 marzo di ogni anno i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per l’anno in corso. La disposizione è contenuto nel decreto del 30 marzo 2021 firmato dalla direttrice generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella.

L'Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione e della pubblicazione sul proprio sito dei software di compilazione e controllo del modello dichiarativo Irap, specifica il provvedimento, tiene conto di tali dati.

La trasmissione dei dati avviene mediante il loro inserimento in un'apposita applicazione denominata “Gestione Irap” che, previa abilitazione, è resa disponibile nell’area riservata del portale del Federalismo fiscale nel quale vanno compilati i campi dedicati alle aliquote complessivamente applicabili per ciascuna fattispecie, alle deduzioni, alle detrazioni, ai crediti d’imposta, alle norme nazionale e regionali di riferimento, agli aiuti di Stato.

Nel caso in cui intervengano variazioni dei dati trasmessi le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reinseriscono i dati entro 30 giorni dalla data dei provvedimenti di modifica.

I dati comunicati vengono pubblicati dalla direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze sul sito del Mef entro 15 giorni lavorativi successivi al loro inserimento.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e, in particolare l’articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004, che dispone, tra l’altro, l’applicazione delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario, la Regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell’Irap entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di verifica.

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