È quanto stabilito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo economico, del 27 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.
L’estensione è stata prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 129, legge 208/2015).
Confermate anche le modalità operative già valide per gli scorsi anni e contenute nei decreti ministeriali del 25 giugno e 19 ottobre 2012.
È prevista compensazione nei seguenti casi:
- crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e del servizio sanitario nazionale per aver effettuato forniture, appalti e consulenze professionali
- debiti tributari (dello Stato, delle regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell’Inps, notificate entro il 31 dicembre 2015.
I passi da compiere
Per ottenere l’estinzione del debito (totale o parziale), il contribuente dovrà:
- accreditarsi presso l’apposita piattaforma informatica gestita dalla Ragioneria generale dello Stato
- acquisire la relativa attestazione
- presentare a Equitalia l’istanza per la compensazione del credito con i debiti iscritti a ruolo al fine della loro estinzione completa o solo per la parte corrispondente.