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Normativa e prassi

Decreto Ace: non sempre elusivi
gli apporti da soggetti non residenti

Per verificare la giurisdizione del conferente deve farsi riferimento al momento in cui l’operazione è eseguita, con riguardo ai soci risultanti alla data in cui il conferimento è ricevuto

immagine di uomo con valige
All’esame dell’Agenzia delle entrate una richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva dettata dell’articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 3 agosto 2017 (“decreto Ace”), per ottenere la quale il contribuente, in sede di interpello, deve fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare: la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un Paese white listed; che, a fronte di una sola immissione di denaro, non possa essersi moltiplicata la base di calcolo dell’agevolazione “Aiuto alla crescita economica”, tramite atti di apporto a catena all’interno delle società del gruppo, neanche mediante il trasferimento e il successivo reingresso di somme di denaro a favore di soggetti esteri.
In particolare, l’indagine sulla composizione della compagine sociale va effettuata tenendo conto di due esimenti: in presenza di una società quotata nella compagine sociale, in relazione ai suoi soci, l’indagine è operata avendo riguardo esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di cui all’articolo 2359 cc; in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, l’indagine non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo.
 
Nella fattispecie rappresentata (risposta n. 88/2018), per quanto riguarda i presupposti per l’applicabilità dell’esimente relativa alla localizzazione del fondo di investimento in uno Stato o territorio che consenta un adeguato scambio di informazioni, occorre far riferimento alla white list di cui al Dm 4/9/1996. In tale elenco, il Jersey (territorio in cui sono localizzati i fondi rientranti nel caso in esame) è entrato con efficacia a partire dal periodo d’imposta 2016. Dal momento che i conferimenti sono stati effettuati nel 2017, quindi successivamente all’entrata in vigore dell’accordo per lo scambio di informazioni, la giurisdizione del soggetto conferente può considerarsi inclusa tra i Paesi white listed e l’esimente può trovare applicazione.

Delimitato il perimetro del gruppo, l’Agenzia passa poi a verificare che non vi sia stata moltiplicazione dell’agevolazione mediante apporti a catena infragruppo.
Gli elementi acquisiti le consentono di affermare che, per il conferimento ricevuto nel corso del 2017 e proveniente indirettamente dagli investitori dei Fondi, non essendosi verificate indebite duplicazioni del beneficio, la base di calcolo Ace non deve essere sterilizzata.

Inoltre, a seguito della fusione programmata per l’anno in corso, l’apporto rileverà, per il periodo di imposta 2018, ai fini del calcolo della base Ace della società incorporante. Questa, infatti, erediterà la variazione di capitale rilevante ai fini dell’agevolazione connessa al conferimento proveniente dai Fondi (oltre all’eventuale eccedenza di Ace a riporto), in applicazione del principio del subentro della società incorporante nelle posizioni soggettive delle società fuse o incorporate (articolo 172, comma 4, Tuir).
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