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Normativa e prassi

Il decreto conti pubblici è legge:
tante le conferme e molte le novità

Dalla nuova procedura di collaborazione rafforzata per le società non residenti all’introduzione degli indici di affidabilità fiscale: sono numerose le “new entry” in ambito tributario

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del Dl 50/2017, contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. L’Assemblea di palazzo Madama ha confermato le significative modifiche apportate al testo originario del decreto nel primo esame presso la Camera dei deputati; modifiche che hanno interessato anche le disposizioni di natura tributaria.
Di seguito, una sintesi delle sole “novelle” registrate durante il passaggio parlamentare. Pertanto, per una visione d’insieme dei contenuti tributari del decreto legge, si rinvia a quanto già illustrato in “Decreto-legge conti pubblici: in arrivo molte novità fiscali”.
 
Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (articolo 1)
Split payment
Più di una le modifiche alle disposizioni che hanno esteso l’ambito applicativo dello split payment a tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’Istat nonché di altri soggetti considerati ad “alta affidabilità fiscale”. In particolare, viene previsto che:
  • a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment. I cedenti e i prestatori, in possesso della predetta attestazione, devono applicare tale modalità di versamento dell’Iva
  • dall’applicazione delle norme sulla scissione dei pagamenti vengono esclusi gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico
  • per consentirne un’erogazione più rapida, a partire dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi Iva a cui si applica lo split payment sono pagati direttamente dall’agente della riscossione con fondi dell’Agenzia delle entrate. 
Iva
Introdotta una disposizione interpretativa dell’articolo 12, Dpr 633/1972 (che regola il trattamento Iva delle cessioni e prestazioni accessorie, prevedendo che alle stesse si applica il medesimo regime previsto per l’operazione principale). Viene stabilito che le disposizioni dell’articolo 12 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate a Iva alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).
 
Viene affidato a un decreto del Mef il compito di estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’Iva (articolo 60-bis, Dpr 633/1972) anche al settore dei combustibili per autotrazione.
 
Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (articolo 1-bis )
La nuova procedura è rivolta alle società e agli enti di ogni tipo, non residenti in Italia, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di società residenti o di stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario.
Attraverso questa nuova procedura collaborativa, tali società possono definire i debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente in Italia. In particolare, i soggetti interessati possono chiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione circa la sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un’istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo. Qualora ne constati la sussistenza, l’Agenzia, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, trasmette alla società un invito per definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione.
Nei confronti delle società che, versando le somme dovute, decidono di estinguere i debiti tributari della stabile organizzazione, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà e il reato di omessa dichiarazione non è punibile.
Esse, inoltre, a prescindere dall’ammontare del volume di affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono, in presenza degli altri requisiti di legge, accedere al regime dell’adempimento collaborativo.
Non possono avvalersi della nuova procedura le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali.
Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione della nuova procedura.
 
Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure (articolo 1-ter)
Apportati alcuni “ritocchi” alla disciplina della riapertura dei termini della collaborazione volontaria (articolo 5-octies, Dl 167/1990):
  • si prevede, innanzitutto che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (articolo 165, Tuir) si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata. Tale disciplina vale pure per gli inviti a comparire, gli atti di accertamento con adesione e gli atti sanzionatori emanati in virtù della precedente voluntary disclosure, purché non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 50/2017; in ogni caso, le imposte già pagate non sono rimborsabili
  • si estende l’esonero dagli obblighi dichiarativi anche con riferimento all’Ivie e all’Ivafe
  • si stabilisce che il regime sanzionatorio (articolo 5-octies, comma 1, lettera g) non si applica al caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, bensì all’ipotesi in cui non si provveda spontaneamente al versamento nei termini di legge
  • vengono modificate le conseguenze dell’insufficiente versamento delle somme dovute. Fatto salvo il recupero delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate, esso avviene non più sull’ammontare calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento, ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del 10%. In tal caso, peraltro, l’importo delle somme dovute non può essere comunque superiore a quello determinato per l’ipotesi di mancato spontaneo versamento nei termini. 
Rilascio del certificato di regolarità fiscale ed erogazione dei rimborsi (articolo 1-quater)
Si prevede che i certificati di regolarità fiscale (inclusi quelli per la partecipazione ad appalti pubblici) sono rilasciati a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di voler accedere alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari (articolo 6, Dl 193/2016).
In tal caso, la regolarità fiscale viene meno dal momento in cui il contribuente viene escluso dalla procedura di definizione agevolata, anche per effetto del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.
Infine, si stabilisce che i rimborsi sono erogati, in presenza dei relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, l’erogazione del rimborso può essere sospesa.
 
Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva (articolo 2)
Rispetto alla versione originaria del Dl, si specifica che le nuove disposizioni relative al termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva e al termine di registrazione degli acquisti si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
 
Regime Iva dei servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari (articolo 2-bis)
Attraverso una norma interpretativa dell’articolo 10, primo comma, numero 20, Dpr 633/1972, il regime di esenzione Iva è esteso ai servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o dagli enti per il diritto alla studio universitario regionali.
 
Contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3)
Rispetto alla versione originaria della disposizione, nel corso del passaggio parlamentare è stato stabilito che:
  • in materia di Iva, l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5mila euro annui (in luogo dei precedenti 15mila) grava sui contribuenti che intendano utilizzare in compensazione sia il credito annuale sia quello infrannuale; conseguentemente, si chiarisce che il visto deve essere apposto sulla dichiarazione Iva o sull’istanza di rimborso infrannuale
  • la compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno sedici del mese successivo)
  • qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione sia superiore all’importo massimo compensabile, il modello F24 è scartato. 
Regime fiscale delle locazioni brevi (articolo 4, commi da 1 a 7)
Numerose le modifiche apportate in fase di conversione in legge del provvedimento:
  • ai fini del nuovo regime, rilevano anche le locazioni brevi stipulate tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare
  • un regolamento ministeriale dovrà definire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale (ai fini civilistici e tributari), anche avuto riguardo al numero degli immobili locati e alla durata delle locazioni nell’anno solare
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione e di sublocazione breve conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui gli stessi si riferiscono
  • i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei compensi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi (e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione). La ritenuta sarà a titolo di acconto o d’imposta, a seconda che sia stata espressa o meno l’opzione per la cedolare secca. Invece, gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all’obbligo della ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione, mentre quelli non residenti privi di stabile organizzazione nominano un rappresentante fiscale
  • il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo (o che interviene nel pagamento degli stessi) è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale
  • eliminata la disposizione che prevedeva la stipula di convenzioni tra l’Agenzia delle Entrate e i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line, per definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse con il loro intervento. 
Lavoratori impatriati (articolo 4, comma 7-bis)
I contribuenti in possesso dei requisiti necessari per la fruizione del regime di favore disciplinato dalla legge 238/2010 (“contro-esodati”), che hanno optato per il trattamento agevolato previsto per i lavoratori impatriati, decadono dal beneficio nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tale ipotesi, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione di sanzioni e interessi (norma di interpretazione autentica dell’articolo 16, comma 4, Dlgs 147/2015).

Ecobonus: cessione del credito (articolo 4-bis)
Estesa fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per i soggetti che si trovano nella no tax area, di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, compresi intermediari finanziari e banche. La cessione è ammessa purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese. Ai cessionari è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Si affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità attuative della norma.
 
Rideterminazione delle aliquote Ace (articolo 7)
Durante l’iter di conversione sono state riscritte le norme in materia di aiuto alla crescita economica originariamente introdotte dal Dl. In primo luogo, sono state soppresse le disposizioni che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (“criterio incrementale su base mobile”); in secondo luogo, si stabilisce una riduzione delle aliquote Ace. Si prevede, infatti, che, a partire dall’ottavo periodo d’imposta di vigenza della disciplina Ace (quindi, dal 2018 in poi), l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (in luogo del 2,7%). Viene modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, diminuendola dal 2,3% all’1,6%.
 
Indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis)
Vengono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, destinati a sostituire parametri e studi di settore. Sono approvati con decreto del Mef, da adottare entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di applicazione.
All’applicazione degli Isa sono connessi determinati benefici (regime premiale) in relazione ai diversi livelli di affidabilità previsti dal legislatore. In sintesi: esonero dall’apposizione dei visti di conformità per la compensazione di crediti o rimborsi Iva entro un certo importo; esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative; esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici nonché dalla determinazione sintetica del reddito (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato); anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi.
 
Compensazione di somme iscritte a ruolo (articolo 9-quater)
Viene estesa anche al 2017 l’efficacia delle norme che prevedono, in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, la possibilità di compensare le cartelle esattoriali.
 
Reclamo e mediazione (articolo 10)
Rispetto alla versione originaria, viene inserita la disposizione che esclude dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali Ue.
 
Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11)
Nel corso del passaggio parlamentare sono state introdotte le seguenti novità:
  • si prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, l’applicazione delle norme in materia di definizione agevolata alle controversie tributarie in cui è parte
  • viene stabilito che sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (nella formulazione originaria era previsto che fossero definibili le controversie rispetto alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2016). 
Rimodulazione del credito d’imposta per le imprese alberghiere (articolo 12-bis)
Viene modificata la disciplina del credito d’imposta previsto a favore delle imprese alberghiere (esistenti alla data del 1° gennaio 2012) per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica (articolo 10, Dl 83/2014).
In particolare, viene rivista la norma che riconosce il credito d’imposta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Le novità riguardano:
  • il riconoscimento del credito d’imposta anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento
  • il riconoscimento del credito a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo (tale termine, nella versione previgente della norma, era limitato al secondo periodo d’imposta). 
Terremoto Centro Italia
Novità anche per quanto riguarda le norme relative alle popolazioni terremotate.
 
Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi (articolo 43)
Viene prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro prevista a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate (e delle persone giuridiche con sede legale o operativa) nei comuni terremotati con riguardo alle istanze, ai contratti e ai documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.
 
Semplificazione degli obblighi dichiarativi (articolo 43-quater)
Con riferimento al periodo d’imposta 2016, si consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti dal terremoto, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo) di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 “senza sostituto”, anche in presenza di un sostituto tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
 
Zona franca urbana sisma Centro Italia (articolo 46)
Modificate anche le disposizioni del Dl che istituiscono una zona franca urbana nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017.
Vengono ritoccati i criteri per l’individuazione dei destinatari delle agevolazioni fiscali e contributive derivanti dall’istituzione della zona franca. Più specificamente, si prevede che possono godere di tali benefici le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della Zfu e che hanno subìto, a causa dei terremoti, la riduzione del fatturato almeno pari al 25%, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015 (secondo la versione originaria della disposizione la riduzione doveva essere parametrata alla media relativa ai tre periodi di imposta precedenti).
Con riferimento alla disposizione che ricomprende nella zona franca anche i comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, si precisa che le agevolazioni ivi previste spettano alle imprese, aventi la sede principale o l’unità locale in tali comuni, che abbiano subìto una riduzione del fatturato pari al 25% (rispetto al corrispondente periodo del 2016) dal 1° febbraio al 21 maggio 2017 (nella versione originaria della norma l’intervallo di tempo considerato era 1° gennaio - 31 marzo 2017).
 
Incentivi per l’acquisto di case antisismiche (articolo 46-quater)
L’articolo, aggiunto nel corso dell’iter di conversione, modifica la disciplina del “sismabonus” (articolo 16, Dl 63/2013), prevedendo un’ulteriore ipotesi di detrazione operante nel caso in cui gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico siano eseguiti nei comuni localizzati nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva vendita dell’immobile entro diciotto mesi dal termine dei lavori.
In questo caso, agli acquirenti spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio a una o due classi di rischio inferiori, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare.
Le detrazioni spettano entro un ammontare massimo di spesa di 96mila euro.
I beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
 
Zone franche urbane - sisma 2012 (articolo 46-sexies)
Vengono prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le agevolazioni previste per le zone franche urbane istituite nei territori della Lombardia colpiti dai terremoti del 20 e del 29 maggio 2012 (cfr articolo 1, commi da 445 a 453, legge 208/2015).
 
Attrazione degli investimenti (articolo 57)
Viene riconosciuta agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare la possibilità di investire nei piani di risparmio a lungo termine (introdotti e disciplinati dall’articolo 1, commi da 100 e 114, legge 232/2016) con l’applicazione del relativo regime fiscale agevolato.
Si prevede, inoltre, che in tali casi agli investimenti nei piani di risparmio non si applicano i limiti quantitativi previsti dalle richiamate disposizioni.
 
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari (articolo 57-bis)
Prevista la concessione di incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
In particolare, a decorrere dal 2018, è riconosciuto un credito d’imposta a favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

Si affida a un Dpcm il compito di dettare le disposizioni attuative.
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