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Normativa e prassi

Deducibili i beni dati in comodato se sono mezzo per fini aziendali

Inerenza e strumentalità rispetto all'attività della concedente consentono l'ammortamento fiscale

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Se una società che vende vernici all'ingrosso e al dettaglio concede in comodato ai propri clienti dei tintometri a patto che, con clausola contrattuale ad hoc, essi acquistino esclusivamente dalla comodante una determinata marca di colori, l'ammortamento da essa stanziato sulle attrezzature consegnate è fiscalmente deducibile in virtù del loro collegamento funzionale con l'attività d'impresa. I beni concessi, infatti, pur essendo utilizzati solo indirettamente dalla società, s'inscrivono comunque in quel complesso di strumenti usati per conseguire gli scopi aziendali e produrre ricavi (risoluzione n. 196/E del 16 maggio).

La risposta dell'Amministrazione trae spunto da un interpello mosso dal rappresentante legale di una società che commercializza vernici e si riserva di concedere in comodato dei tintometri ai suoi clienti.
L'idea del contribuente è che queste attrezzature, la cui funzione è di ottenere meccanicamente le diverse gradazioni di colore, possano essere ammortizzabili dalla società comodante, anche se utilizzate dai comodatari, e che lo stesso ammortamento sia deducibile. A sostegno della sua tesi l'istante richiama la decisione della Commissione tributaria centrale 1893/1993, le circolari dell'Amministrazione 51/2000 e 90/2001, nonché la risoluzione 225/2002.

La ratio della soluzione prospettata dall'interpellante riposa sull'esistenza, all'interno del contratto di comodato, di una clausola modale secondo cui il cliente comodatario è obbligato ad acquistare soltanto dalla società comodante una determinata marca di colori. Questa disposizione contrattuale sarebbe spia del collegamento funzionale dei tintometri alla produzione del reddito della società. Secondo l'istante, infatti, il nesso strumentale tra le attrezzature e il vantaggio economico dell'impresa, sebbene indiretto, sussiste comunque ed è sufficiente a giustificare la deducibilità fiscale dei costi di ammortamento.

L'Agenzia concorda con la soluzione ipotizzata dal contribuente e ancora il suo parere positivo alla sussistenza di due requisiti: l'inerenza dei costi di ammortamento all'attività d'impresa del comodante e la strumentalità del bene alla produzione di reddito.
Quanto al primo principio, infatti, l'obbligo da parte del cliente di acquistare una precisa marca di colori commercializzata dall'impresa comodante, pena la risoluzione del contratto e la restituzione del tintometro, palesa il legame con l'attività d'impresa. Ne deriva che sono deducibili tutti i costi relativi a essa e correlati a operazioni che concorrono a formare il reddito, come già spiegato nella circolare 30/1983 e nella risoluzione 158/1998, richiamate dall'Agenzia nel documento in esame.
Per ciò che concerne il vincolo della strumentalità del bene, l'Agenzia si sofferma sulla definizione di "esercizio dell'impresa", precisando che essa ingloba non solo l'attività propria della società, dunque quella svolta direttamente dalla comodante, ma anche tutte quelle operazioni, collaterali alla principale, compiute per raggiungere le finalità aziendali e produrre ricavi. Il bene, pur essendo concesso in comodato ai clienti e, dunque, non fisicamente collocato nel luogo di svolgimento di attività e solo indirettamente utilizzato, può comunque configurarsi come parte integrante del perseguimento degli obiettivi aziendali perché aiuta lo sviluppo di un tessuto commerciale con i clienti comodatari e incoraggia la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati. Rappresenta, insomma, un mezzo per formare reddito. L'Agenzia si allinea così all'idea del contribuente, precisando che il comodato non preclude al tintometro la qualifica di bene strumentale per l'esercizio d'impresa e non impedisce la deducibilità fiscale dei costi di ammortamento.

Ultime battute della risoluzione per chiarire come in caso di risoluzione anticipata del contratto e nell'ipotesi in cui il tintometro non torni immediatamente a esser usato dal comodante, la quota di ammortamento deducibile in quel periodo di imposta dovrà essere ragguagliata ai giorni intercorrenti tra l'inizio dello stesso anno e la data di scioglimento del vincolo.
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