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Normativa e prassi

Deducibilità interessi passivi, una disciplina non ancora a regime

Franchigie previste per il 2008 e il 2009. Dal 2010 il Rol inutilizzato sarà riportabile ai periodi successivi

La nuova norma sulla deducibilità degli interessi passivi non ha natura antielusiva e, di conseguenza, non è disapplicabile. Il principio, già affermato, peraltro, con un precedente documento di prassi (risoluzione 268/2008), apre l'illustrazione della disciplina, rivoluzionata dalla Finanziaria 2008, fatta dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 21 aprile.
Una disciplina, contenuta - per i soggetti Ires - nell'articolo 96 del Tuir, che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, prende il posto della precedente e delle regole che prescrivevano il "passaggio" degli oneri finanziari per la thin capitalization rule prima e per il meccanismo del pro-rata patrimoniale e di quello generale, poi.

Si ricorda che, per i soggetti Irpef, la deducibilità degli interessi passivi è correlata al conseguimento di proventi imponibili o esclusi dall'imposta: gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto fra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrano in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articolo 61, comma 1 del Tuir).

Il nuovo articolo 96 del Tuir
La regola generale - a cui si sottraggono, con conseguenze diverse, banche e soggetti finanziari da un lato, società esercenti attività speciali dall'altro - è quella per cui gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta prima di tutto fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
Quanto, eventualmente, residua può abbattere il reddito nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol).
Nell'ipotesi, infine, ci fosse una parte di interessi passiva rimasta indeducibile, questa potrà essere utilizzata, senza limiti temporali, nei periodi d'imposta successivi in cui ci sia un'eccedenza di Rol.

Esempio:
anno 1
interessi attivi = 100
interessi passivi = 300
Rol = 600

L'eccedenza di interessi passivi (rispetto a quelli attivi) di 200 può essere dedotta nel limite di 180 (30% di 600).

Alla fine, con una situazione come quella dell'esempio, saranno deducibili interessi passivi per un ammontare pari a 100 (interessi attivi) + 180 (30% del Rol). I 20 (300 - 100 - 180), rimasti indeducibili, saranno riportabili ai periodi successivi e "recuperabili" in presenza di un Rol eccedente:

anno 2
interessi attivi = 150
interessi passivi = 200
Rol = 600
30% di Rol = 180
eccedenza di Rol = 180 - 50 (ammontare di interessi passivi che eccede quella degli interessi attivi) = 130.

In questo caso, gli interessi passivi indeducibili nell'anno 1 (20) possono essere dedotti nell'anno 2, dal momento che il Rol in eccedenza (130) lo consente.

Per completare il quadro generale, occorre rimarcare che per i primi due periodi di imposta di applicazione delle nuove disposizioni (gli anni d'imposta 2008 e 2009 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato, rispettivamente, di 10mila e 5mila euro. In ogni caso, l'eventuale eccedenza delle descritte franchigie rispetto agli interessi passivi sostenuti non è riportabile.

Inoltre, a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2010, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'eventuale quota di Rol non utilizzata potrà incrementare, senza limiti temporali, il Rol dei successivi periodi di imposta.

Esempio tratto dalla circolare:

Esempio di riporto dell'eccedenza del ROL
  Anno 2010 Anno 2011
a) Valore della produzione 100.000 100.000
b) Costi della produzione 70.000 70.000
c) Ammortamenti 10.000 10.000
d) Canoni di leasing 15.000 15.000
e) ROL dell'esercizio (a - b + c + d) 55.000 55.000
f) 30% del ROL 16.500 16.500
g) Riporto eccedenze 30% ROL anni precedenti  -  6.500
h) Limite complessivo del ROL 16.500 23.000
 i) Interessi Passivi 15.000 35.000
 l) Interessi Attivi   5.000   5.000
m) Interessi passivi netti di periodo (i-l) 10.000 30.000
n) Eccedenza Interessi Passivi Deducibili 10.000 23.000
o) Eccedenza Interessi Passivi Indeducibili (m - n) -  7.000
p) 30% del ROL riportabile (h-m)  6.500 -

A tal proposito, l'Agenzia ha precisato che, onde evitare refreshing di perdite fiscali, il cui riporto soggiace - a differenza del Rol - a limiti temporali, il mancato utilizzo dell'eccedenza di Rol in presenza di interessi passivi netti indeducibili, farà perdere al contribuente tale eccedenza, utilizzabile ma non compensata.

Sintetizzando, il riporto in avanti del Rol eccedente è consentito a condizione che non ci siano interessi passivi netti (di periodo o pregressi) da compensare o che questi siano inferiori alla disponibilità di Rol (di periodo o riveniente da annualità pregresse), con l'obbligo di sfruttare l'eccedenza nel primo esercizio in cui gli interessi passivi di periodo saranno superiori a quelli attivi.

Ma a questo punto, tralasciando i concetti chiaramente ricavabili dalla norma è opportuno soffermarsi su alcune precisazioni contenute nel documento di prassi.

Tassatività del concetto di Rol
Il Rol è definito come "la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), voci a) e b) (ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti".
La determinazione del Rol è, cioè, tassativa. Circostanza che fa venir meno l'applicabilità, alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, dei principi affermati dall'agenzia delle Entrate con le risoluzione 337/2002 (conto economico delle holding industriali) e 143/2008 (test di vitalità delle holding di partecipazioni).

Rol di SIIQ e di imprese in tonnage tax
Le società di investimento immobiliare quotate che abbiano optato per il regime speciale determineranno il Rol rilevante ai fini del calcolo degli eventuali interessi passivi indeducibili esclusivamente con riguardo alle attività diverse da quella di locazione immobiliare.
Principio analogo sottende anche alle conclusioni valevoli per le imprese marittime in regime di tonnage tax. Per queste, il Rol va calcolato con esclusivo riferimento all'attività tassabile in via ordinaria, senza tenere conto dei costi e proventi dell'attività caratteristica inclusi nella determinazione in via forfetaria dell'imponibile, con riferimento, chiaramente, agli interessi passivi e oneri assimilati rientranti nell'attività non agevolata.

Limiti al riporto degli interessi passivi in caso di fusioni o scissioni

I limiti posti al riporto delle perdite fiscali generatesi anteriormente a fusioni e scissioni si estendono al riporto dell'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili, per i  quali andrà, quindi, prima verificata la sussistenza del presupposto di "vitalità" della società e, successivamente, accertato il rispetto del limite del patrimonio netto contabile.
Tale ultimo limite, inoltre, vale per le perdite pregresse e gli interessi passivi complessivamente considerati. A fronte cioè, di un patrimonio netto di 2.000, la società, ad esempio, risultante dalla fusione, potrà utilizzare perdite pregresse e interessi passivi indeducibili per un massimo di 2.000. L'eventuale ammontare non utilizzabile (si pensi al caso in cui le perdite pregresse fossero state pari a 1.500 e gli interessi indeducibili pari a 1.000, con un importo non utilizzabile pari a 500) potrà, poi, essere imputato dalla società, a sua scelta, alla perdita o agli interessi (riportando le perdite per 1.500 e gli interessi per 500, oppure le perdite e gli interessi entrambi per 1.000).

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