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Normativa e prassi

Le deduzioni Irap "seguono il lavoratore" distaccato

Purché di fatto sia dislocato presso l'altra impresa e questa debba rimborsare il relativo costo

camioncino
Cuneo fiscale con deduzioni Irap in capo all'impresa distaccataria. In caso di distacco di personale, le agevolazioni "seguono il lavoratore" e spettano al soggetto cui è messo a disposizione, nella misura in cui sia effettivamente dislocato presso l'impresa destinataria e quest'ultima debba rimborsare i costi relativi al personale utilizzato. Questo, in estrema sintesi, il primo dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 235/E del 10 giugno, in risposta a due associazioni che formulano alcuni quesiti sull'applicazione delle deduzioni Irap relative al cuneo fiscale.

Quando le deduzioni "seguono" il lavoratore
Nel dettaglio, riguardo l'attribuzione del cuneo fiscale in caso di distacco del personale, l'Agenzia concorda con la soluzione prospettata dagli istanti e accorda che le agevolazioni passano in capo all'impresa distaccataria, pur fissando alcuni paletti "spazio-temporali". Quanto alle variabili spaziali, le Entrate precisano che il distacco deve concretizzarsi in un dislocamento effettivo del lavoratore presso la distaccataria, la quale sostiene le spese per il personale distaccato. Il vincolo temporale, invece, è relativo ai giorni di effettivo utilizzo del personale distaccato da parte dell'impresa destinataria. Se il distacco ha durata inferiore a un anno (assumendo che il periodo d'imposta coincida con l'anno solare), allora le deduzioni vanno proporzionalmente ripartite tra le due imprese coinvolte.

Come si determinano le deduzioni "alternative"
Nel calcolo dell'incremento occupazionale si può considerare anche il numero di lavoratori per cui si intende fruire delle deduzioni dall'imponibile Irap relative al cuneo fiscale, alternative a quelle spettanti per l'incremento occupazionale.
Così l'Agenzia risponde al secondo quesito, allineandosi alla soluzione prospettata dagli istanti.
Quanto alle modalità generali di calcolo dell'incremento occupazionale, le Entrate richiamano due circolari del 2006, la 7/E e la 26/E, in cui si chiarisce che per verificare se c'è stato effettivamente incremento, bisogna confrontare, per ciascun periodo di imposta, il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in carico al 31 dicembre dell'anno considerato e la media degli occupati con lo stessa tipologia di contratto relativa all'anno precedente.
L'Agenzia puntualizza che la scelta tra le due alternative di agevolazioni va operata "per teste", per cui alla fine di ogni anno d'imposta si dovrà scegliere per quanti lavoratori si intende beneficiare delle deduzioni per incremento e, solo in via residuale, calcolare per quanto personale si ha diritto a fruire delle detrazioni per il cuneo fiscale. Nel caso in cui il datore di lavoro voglia fruire della deduzione per incremento occupazionale solo per alcuni dei nuovi lavoratori, allora il numero dei dipendenti per cui si può godere dell'agevolazione relativa al cuneo fiscale è dato dalla differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno di riferimento e i lavoratori per cui si è scelto di beneficiare della deduzione per incremento occupazionale.
L'Agenzia precisa, inoltre, che nel determinare le deduzioni per incremento occupazionale valgono le regole ordinarie, in base alle quali, per ciascun dipendente, l'ammontare delle deduzioni spettanti non può eccedere il costo del lavoro a esso relativo e, in generale, il valore delle deduzioni ammesse non può comunque superare il tetto massimo, dato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Trasformazione del contratto da apprendista e cumulo delle deduzioni "non alternative"
In caso di conversione del contratto di lavoro di un apprendista, assunto in corso d'anno a tempo indeterminato, il datore di lavoro, oltre a beneficiare della deduzione per apprendisti nel periodo di assunzione con tale qualifica, può scegliere tra due ulteriori deduzioni tra loro alternative. Può optare per la deduzione di 2.000 euro (rimodulata a 1.850 euro dall'ultima Finanziaria) su base annua per ogni dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque, o, in alternativa, può fruire della deduzione relativa al cuneo fiscale, in proporzione ai giorni compresi nel periodo d'imposta considerato in cui il lavoratore risulta assunto a tempo indeterminato.
Questo il parere delle Entrate in merito al terzo quesito. Anche in questo caso, l'Agenzia è d'accordo con l'ipotesi sostenuta dalle associazioni istanti.

Si allinea alla loro idea anche in riferimento all'ultimo punto oggetto di chiarimento, che verte sulla possibilità di cumulare la deduzione per incremento occupazionale a quella di 2.000 euro, purché si rispettino le ulteriori condizioni dettate dalla norma. Le due agevolazioni sono cumulabili perché non sono tra loro alternative.
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