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Normativa e prassi

La definizione agevolata del pvc
non blocca il diritto alla rivalsa

L’Agenzia delle entrate conferma l’interpretazione non restrittiva della norma che garantisce la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, anche in mancanza di un atto impositivo

rivalsa

Può esercitare il diritto di rivalsa della maggiore Iva versata il contribuente che ha aderito alla definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione e ha perfezionato la procedura con il pagamento della somma contestata. Il cessionario/committente, a sua volta, può detrarre l’imposta corrisposta a titolo di rivalsa. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate in risposta all’interpello n. 349/2019.

Il pvc non è un atto impositivo, tuttavia…
La vicenda descritta nell’interpello inizia con una verifica fiscale al termine della quale l’Agenzia delle entrate contesta all’istante, tra l’altro, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili relative a cessioni di prodotti. Il contribuente, avendone i requisiti, decide di sanare la propria posizione, compresa quella relativa all’Iva, aderendo alla definizione agevolata del contenuto integrale del processo verbale di constatazione, prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 119/2018.
L’istante chiede se possa avvalersi del diritto alla rivalsa in relazione alla maggiore Iva pagata a seguito della definizione agevolata del pvc e se, di conseguenza, il cliente possa operare la detrazione d’imposta per recuperare l’imposta addebitata in via di rivalsa.
Il dubbio del contribuente nasce dalla lettura testuale dell’articolo 60, comma 7, del Dpr n. 633/1972, che, per assicurare il principio di neutralità che contraddistingue il funzionamento dell’Iva, riconosce ai cedenti/prestatori la possibilità di esercitare la rivalsa sulla maggiore imposta accertata e versata a seguito di accertamento o di rettifica e ai cessionari/committenti il diritto alla detrazione dell’imposta addebitata. L’istante chiede se la disposizione è applicabile, come nel suo caso, anche nell’eventualità di pagamento della maggiore Iva avvenuto in base alla definizione agevolata di quanto indicato nel pvc e, quindi, non emersa da un atto propriamente impositivo.

Maglie larghe per il diritto alla rivalsa
L’Agenzia delle entrate concorda con l’istante.
La disposizione richiamata dal contribuente (articolo 60, comma 7, Dpr n. 633/1972) riguardo alla possibilità di applicazione della rivalsa, in effetti, conferma l’Agenzia, fa specifico riferimento agli avvisi di accertamento o rettifica e può essere esercitata dal contribuente dopo aver effettivamente pagato l'imposta accertata (oltre le sanzioni e gli interessi dovuti). Inoltre, la detrazione da parte del cessionario/committente è subordinata al pagamento dell'Iva addebitatagli dal cedente/prestatore.
Tenuto conto del meccanismo di neutralità dell’Iva, che, ricordiamo, è concepito per far ricadere il pagamento del tributo soltanto sul consumatore finale tenendo fuori dall’imposizione gli operatori economici, la risposta cita una serie di documenti di prassi nei quali l’Amministrazione finanziaria ha fornito un’interpretazione non restrittiva della norma. Tra questi, la circolare n. 35/2013, che ha legittimato la rivalsa nel caso di maggiore Iva versata a seguito di un accertamento reso definitivo anche attraverso istituti deflattivi del contenzioso, e la circolare n. 23/2017, che riconosce l’articolo 60 anche per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista all’articolo 11 del decreto legge n. 50/2017, e ricordando le risposte agli interpelli nn. 128 e 129 del 23 aprile 2019 (vedi articolo “Definizione avviso Iva indetraibile: ok al rimborso a favore del cedente”).

L’Agenzia delle entrate, quindi, conferma l’orientamento fin qui espresso con i precedenti documenti di prassi a garanzia del principio di neutralità e afferma che anche in mancanza di un atto impositivo propriamente detto, la rivalsa possa essere applicata per la maggiore Iva accertata e versata dal contribuente, a patto che il pagamento dell’imposta sia stato effettuato a titolo definitivo.
In particolare, la rivalsa può essere applicata soltanto dopo il perfezionamento della definizione agevolata del pvc e, quindi, dopo il versamento della somma dovuta tramite modello F24, utilizzando il codice tributo PF03 (risoluzione n. 8/2019).
A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta a titolo di rivalsa.

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