Nella documento di prassi si evidenzia, in primo luogo, che il nuovo istituto è finalizzato - oltre che alla deflazione dei numerosi giudizi tributari in cui è parte l'Agenzia - al completamento dell'effetto definitorio inerente alle liti interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (rottamazione dei carichi - articolo 6, Dl 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016)(1).
Per quanto concerne i rapporti intercorrenti tra le due tipologie di definizione agevolata, nella circolare si precisa che il contribuente, che non ha manifestato la volontà di avvalersi della rottamazione, può decidere di accedere, o meno, alla definizione delle liti pendenti. Del pari, il contribuente che ha manifestato la volontà di fruire della rottamazione può non avvalersi della definizione delle liti pendenti.
In ogni caso, i contribuenti, che hanno presentato l'istanza per la rottamazione dei carichi entro il termine del 21 aprile 2017,(2) non possono rinunciarvi, optando per la sola definizione agevolata delle controversie(3).
Ne deriva che, se la rottamazione non risulta perfezionata con il pagamento di tutte le somme dovute, pur rimanendo valida la definizione della lite regolarmente perfezionata, il contribuente è tenuto a versare integralmente le somme contenute nei carichi a suo tempo affidati all'agente della riscossione(4).
Ambito di applicazione e presupposti
La definizione agevolata riguarda le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
Le liti definibili sono, dunque, quelle devolute alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'articolo 2, Dlgs 546/1992, pendenti presso le commissioni tributarie ovvero presso la Corte di cassazione o, anche, le cause in materia tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario o amministrativo. Non sono, invece, definibili le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie.
Per identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, si fa riferimento alla nozione di parte in senso formale, per cui restano escluse dalla definizione le controversie nelle quali l'Agenzia, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'impugnazione né sia stata chiamata in giudizio oppure sia intervenuta volontariamente.
Circa gli atti oggetto di impugnazione, si precisa che rientrano nella definizione agevolata, non soltanto le controversie instaurate avverso atti impositivi (avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni), ma anche quelle relative ad avvisi di liquidazione, iscrizioni a ruolo (comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973, nonché dell'articolo 54-bis, Dpr 633/1972) e alle cartelle di pagamento.
Rimangono, invece, escluse dalla definizione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e, in ogni caso, quelle in materia di:
- dinieghi espressi o taciti di rimborso
- spettanza di agevolazioni, laddove l'Agenza delle Entrate, con l'atto impugnato, non abbia contestualmente richiesto anche il tributo o il maggior tributo dovuto
- dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di controversie pendenti.
- alle risorse tradizionali Ue (previste dall'articolo 2, par. 1, lett. a, delle decisioni 2007/436/Ce, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014) e all'Iva riscossa all'importazione
- al recupero di aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.
Più precisamente, la norma richiede che:
- alla data del 24 aprile 2017, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado "sia stato notificato alla controparte";
- alla data di presentazione della domanda di definizione, "il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva".
- le controversie che attengono a rapporti esauriti alla data del 24 aprile 2017, perché regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione o da sentenze della Corte di cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito
- le controversie che attengono a rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, per effetto del deposito di sentenza della Corte di cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito
- le controversie che attengono a rapporti per i quali, alla data del 24 aprile 2017 e a quella di presentazione della domanda di definizione, si sia già perfezionata la mediazione tributaria ovvero la conciliazione giudiziale.
Il contribuente interessato alla definizione è tenuto a presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate parte in giudizio un'apposita domanda, su modello conforme a quello approvato con provvedimento prot. n. 140316 del 21 luglio 2017 (vedi "Definizione agevolata liti fiscali: domande fino al 2 ottobre 2017"), disponibile sul sito internet agenziaentrate.gov.it.
La domanda può essere presentata soltanto in via telematica, ossia:
- direttamente, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- incaricando i soggetti indicati dall'articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr 322/1998
- recandosi presso un ufficio territoriale di una qualsiasi Direzione provinciale, che rilascia il numero di protocollo attribuito alla domanda e provvede alla trasmissione telematica.
La norma richiede, inoltre, che sia presentata una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma, intendendo come tale quella relativa a ciascun atto impugnato. Pertanto, nell'ipotesi in cui, con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio di primo grado siano stati impugnati più atti (ricorso cumulativo) oppure più ricorsi proposti avverso diversi atti siano stati oggetto di riunione da parte del giudice, il contribuente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto impugnato.
La somma dovuta per la definizione ("importo lordo dovuto") è costituita da tutti gli importi richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati nel ricorso proposto in primo grado - con esclusione delle sole sanzioni amministrative collegate al tributo - nonché dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati dalla data di notifica dell'atto impugnato fino al sessantesimo giorno successivo(5).
Dall'importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi. Pertanto, l'effettivo importo da versare per la definizione ("importo netto dovuto") si calcola scomputando dall'importo lordo tutte le somme pagate a titolo provvisorio, spettanti all'Agenzia delle Entrate(6), che siano ancora in contestazione, nonché le somme dovute per l'adesione alla rottamazione dei carichi, a prescindere dalla circostanza che all'atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte.
Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all'importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest'ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017(7).
Nei casi in cui deve essere effettuato un versamento, la definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 2017, automaticamente rinviato al 2 ottobre 2017, dell'intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.
Il pagamento rateale è ammesso soltanto qualora l'importo netto dovuto sia superiore a 2mila euro per ciascuna controversia autonoma.
Le somme di ammontare superiore a 2mila euro possono versarsi in un massimo di tre rate, delle quali:
- la prima rata, di importo pari al 40% del totale, va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017
- la seconda rata, di importo pari all'ulteriore 40%, va pagata entro il termine del 30 novembre 2017
- la terza e ultima rata, di importo pari al rimanente 20%, va pagata entro il termine del 30 giugno 2018, che, in quanto cade di sabato, è automaticamente rinviato al 2 luglio 2018.
Sospensione dei giudizi, sospensione dei termini di impugnazione e diniego della definizione
I giudizi definibili possono essere sospesi soltanto a seguito di richiesta del contribuente. Tale richiesta, che dà luogo alla sospensione fino al 10 ottobre 2017, può essere formulata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che da essa derivi alcun impegno vincolante in ordine all'effettiva adesione. Se, comunque, la lite è stata oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, grava sul contribuente un vero e proprio onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito di copia della domanda di definizione e del versamento.
La facoltà di richiedere la sospensione di cui si tratta assume particolare rilevanza per i giudizi pendenti in Cassazione, tenuto conto che deve considerarsi non definibile, in quanto non più pendente, la lite per la quale sia intervenuta, alla data di presentazione della domanda di definizione, una sentenza di cassazione senza rinvio.
In relazione alle liti definibili(8), sono sospesi automaticamente per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, nonché di riassunzione, purché spiranti nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017(9).
L'eventuale diniego di definizione (che va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018) può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, innanzi allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Se la richiesta di definizione attiene a una controversia per la quale è pendente il termine di impugnazione della pronuncia, quest'ultima può essere impugnata dal contribuente, unitamente al diniego, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018, si dispone l'estinzione automatica, salvo che la parte che ne abbia interesse (contribuente o Agenzia delle Entrate) presenti istanza di trattazione entro la medesima data del 31 dicembre 2018, da intendersi come termine perentorio.
NOTE:
1) Nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 68, Dlgs 546/1992, che regola la riscossione in pendenza di giudizio, alla data del 31 dicembre 2016 non sono stati affidati all'agente della riscossione tutti gli importi contestati, il contribuente ha potuto presentare domanda di definizione, ex articolo 6, Dl 193/2016, soltanto per parte delle somme oggetto di lite. La definizione agevolata delle controversie, consente, in tali casi, di definire anche i residui importi. ritorna al testo
2) Cfr articolo 6, comma 2, Dl 193/2016. ritorna al testo
3) Ciò in applicazione del comma 5 dell'articolo 11, Dl 50/2017, per il quale "il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (…), nei termini previsti dalla stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6". ritorna al testo
4) In tale evenienza, le rate già versate per la rottamazione sono trattenute dall'agente della riscossione a titolo di acconto, in sede di ripresa dell'importo complessivamente affidato. ritorna al testo
5) Quando si tratta di lite che verte esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito con il normale pagamento ovvero con altra forma di definizione. Per le controversie concernenti esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. ritorna al testo
6) Dallo scomputo sono escluse le somme spettanti all'agente della riscossione. ritorna al testo
7) È, tuttavia, esclusa la possibilità di rimborsare al contribuente le somme già versate, che siano eccedenti rispetto al costo della definizione della lite. ritorna al testo
8) Non sono, quindi, sospesi i termini riguardanti le controversie non definibili, come ad esempio quelle in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso. ritorna al testo
9) La sospensione dei termini vale solo per le impugnazioni delle pronunce e per le riassunzioni; ne sono quindi esclusi tutti gli altri termini processuali, quali, ad esempio, quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione. ritorna al testo