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Normativa e prassi

Definizione delle liti su sanzioni:
a costo zero se il tributo è versato

Se l’imposta collegata all’ammenda è stata già pagata per fare pace col Fisco è sufficiente presentare la domanda di adesione all’istituto senza altri importi dovuti

intesa

Se il tributo è stato versato, la controversia relativa alle sanzioni collegate può essere definita con la sola presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, senza versamento di alcun altro importo. È il chiarimento fornito oggi, 29 settembre 2023, con la risposta n. 441, dall’Agenzia delle entrate.

La controversia che la società istante intende chiudere usufruendo della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197/2022) si origina dal ricorso presentato a seguito di una cartella di pagamento a seguito di un controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973) su una dichiarazione dei redditi Modello Unico 2011. Più in dettaglio, nella cartella si intimava il pagamento dell'ultima rata di un piano rateale accordato dall’Agenzia, il cui versamento risultava omesso con i relativi interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% e degli interessi calcolati sull'intero debito tributario originario, detratto quanto versato.

L’istante presentò ricorso per richiedere l’annullamento dell’iscrizione a ruolo limitatamente alle sanzioni e agli interessi iscritti calcolati sull'intero, e inoltre per chiedere che non fossero dovute le sanzioni e che fossero sottratti dal dovuto tutti gli importi versati, compresi quelli per la rateazione e quelli per il ravvedimento. La società contestava infatti la decadenza dalla rateazione, nel presupposto che “l'omesso pagamento dell'ultima rata della rateazione non comportava alcuna decadenza”.
La controversia è giunta in Corte di cassazione per ricorso dell’Agenzia, dopo un parziale accoglimento delle richieste dalla parte delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. In attesa degli esiti del ricorso, l'istante dichiara di aver versato l'imposta, con i relativi interessi e sanzioni.

Tutto ciò premesso, la società istante ha inteso definire la lite pendente in Cassazione e, a tal fine, chiede se la controversia possa essere considerata come controversia definibile in Cassazione oppure come controversia avente ad oggetto le sanzioni collegate al tributo, considerando i trattamenti diversi disposti per i due casi nella disciplina di definizione delle liti pendenti.

L’Agenzia dopo aver ricordato la circolare n. 2/E del 2023, per la quale, dal momento che la legge n. 197/2022 non prevede specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili, anche gli atti meramente riscossivi possono rientrare nella definizione agevolata, ha richiamato le regole previste dal comma 191 della legge di Bilancio 2023, che dispone che “le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata”.
Con riguardo alla distinzione tra sanzioni collegate e sanzioni non collegate al tributo, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, che ha chiarito che di “norma, le sanzioni non collegate al tributo corrispondono a quelle stabilite per le violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo. Per converso, le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo [...]”.

Nel caso specifico, spiega l’Agenzia, l’istante ha impugnato, limitatamente alle sanzioni e interessi, una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo per decadenza dal beneficio della rateazione a causa dell'omesso/carente versamento dell'imposta dovuta, pertanto la controversia ha ad oggetto sanzioni derivanti dall'omesso/carente versamento di imposte che, come tali, sono collegate al tributo.
A questo punto l’Agenzia ha osservato che le liti relative a sanzioni collegate ai tributi sono definibili ai sensi del comma 191 solo in caso di definizione dell'importo concernente i tributi, diversamente le stesse sono definibili con le percentuali previste dalla definizione agevolata dai commi da 186 a 190.

In conclusione, richiamando sempre la circolare 6/E del 2019, l’Agenzia ha chiarito che occorre verificare se l’importo relativo ai tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o comunque pagato: se nel caso di specie ciò è avvenuto, la lite può essere definita senza versare alcun importo, ma solo con la presentazione della domanda di definizione. Diversamente, in caso di mancata definizione dell'importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono definibili sulla base degli importi desumibili dai commi da 186 a 190.

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