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Normativa e prassi

Definizione “irregolarità formali”:
ambito e modalità di applicazione

Tutte le violazioni ammesse e gli adempimenti per fare pace con il fisco, in caso di infrazioni non rilevanti sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo

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Dal pagamento delle somme dovute alla rimozione delle irregolarità ed omissioni: nella circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 le precisazioni sulla definizione agevolata, lo strumento che consente a tutti i contribuenti di regolarizzare le  infrazioni, inosservanze o omissioni di natura formale, in materia di Iva, Irap imposte dirette, sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
 
Il documento, in primo luogo, chiarisce che le violazioni definibili sono quelle formali che non rilevano sulla base imponibile. Si tratta, comunque, di inosservanza di formalità suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, altrimenti le stesse costituirebbero violazioni meramente formali (articolo 6, Dlgs 472/1997), per le quali è prevista la non punibilità.
 
Violazioni ammesse alla definizione
La circolare fa un elenco delle le infrazioni ammesse alla definizione agevolata. Fra queste, a titolo esemplificativo, la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche Iva (definibile solo quando l’imposta risulta assolta), l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero l’invio dei questionari con risposte incomplete o non veritiere, l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.
 
Esclusioni
Fra le esclusioni, oltre alle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo, la circolare ricorda, fra l’altro, le infrazioni relative ad ambiti  impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, eccetera), ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 119/2018, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta, l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.
Escluse anche l’omessa trasmissione delle Cu da parte dei sostituti, l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati, gli errori collegati al visto di conformità, considerate violazioni sostanziali.
 
Adempimenti dei contribuenti: versamento delle somme
La regolarizzazione è subordinata al versamento delle somme dovute e alla rimozione, se possibile, delle irregolarità od omissioni.
In primo luogo, quindi, il contribuente è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24 indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito e il codice tributo (PF99),
Possono essere definite le irregolarità, infrazioni o inosservanze commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi.
Nel modello F24 il contribuente deve indicare il/i periodo/i d’imposta che intende definire, avendo presente che può scegliere quali e quanti periodi regolarizzare. Quando nello stesso anno solare si chiudono due o più periodi d’imposta e il contribuente intende definire le violazioni commesse in tutti i periodi, è necessario versare i 200 euro per ciascuno periodo.
 
Adempimenti dei contribuenti: la rimozione delle irregolarità
La regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il versamento delle somme dovute, con la rimozione delle irregolarità od omissioni, da perfezionarsi entro il 2 marzo 2020.
Se il contribuente non rimuove tutte le irregolarità commesse, in presenza di un giustificato motivo può provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesce a individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono.

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