Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

La definizionedei benefici prima casa

E' regolarizzabile l'indebita fruizione delle agevolazioni anche per gli atti assoggettati a Iva

Con la circolare n. 22/E del 28 aprile, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sulle possibili definizioni agevolate introdotte dalla legge n. 289/2002, esplicitando i diversi profili interpretativi emersi nel corso dei convegni organizzati dal dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle direzioni regionali della stessa Agenzia.

Fra le tante risposte raccolte nella citata circolare si intende porre l'attenzione su quella fornita al quesito n. 8.3 ("è regolarizzabile l'indebita fruizione da parte del cessionario dell'Iva agevolata al 4%?").
L'Agenzia ha puntualizzato le possibili definizioni agevolate nel caso di indebita fruizione dell'Iva agevolata al 4 per cento, di cui alla tabella A, parte II, n. 21), allegata al Dpr n. 633/1972, nel caso di compravendita assoggettata a tale imposta.

E' stato chiarito come la definizione agevolata ex articolo 11, comma 1-bis, legge n. 289/2002 sia applicabile anche agli atti di acquisto "prima casa" assoggettati a Iva agevolata, superando le difficoltà interpretative che potevano sorgere da una lettura non estensiva della norma, stante la non inclusione dell'imposta sul valore aggiunto tra le imposte definibili dal richiamato comma 1 del medesimo articolo e dal particolare meccanismo di recupero della pretesa tributaria predisposto dal legislatore per la fattispecie, che avviene (nota II-bis, comma 4, all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con Dpr n. 131/1986), attraverso il recupero della differenza d'imposta a carico dell'acquirente a titolo di "penalità" e al quale provvede l'ufficio direttamente in capo al cessionario, senza coinvolgimento del cedente (unico soggetto Iva).

Nell'ottica e nello spirito proprio della definizione di cui all'articolo 11, comma 1-bis, l'Agenzia ha precisato che è possibile avvalersi della procedura definitoria ivi prevista per la fattispecie de qua, trattandosi, nel caso in esame, sempre e comunque, di "una indebita fruizione di agevolazione tributaria" (con applicazione dell'Iva con aliquota ridotta), e ritenendo che la mancata espressa individuazione da parte del comma 1-bis dei tributi per i quali è ammessa la definizione ivi prevista non possa che far propendere per la possibile definizione della violazione in esame, consistente nell'aver assolto l'Iva in misura inferiore a quella dovuta.
Conseguentemente, la sanzione del 30 per cento prevista dalla richiamata norma (nota II-bis) non sarà applicata dagli uffici qualora il contribuente provveda al versamento di una somma pari alla differenza tra l'Iva dovuta e quella effettivamente assolta sulla base dell'agevolazione non spettante.

Viene esplicitato coma la soluzione prospettata derivi anche da una lettura coerente con l'ipotesi di decadenza degli stessi benefici nel caso degli atti soggetti a imposta di registro e dalla omogeneità delle due situazioni.
La sanatoria prevista dall'articolo 11, comma 1-bis, non risulta in ogni caso applicabile quando sia stato notificato, alla data del 1° gennaio 2003, l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte, mentre risulta applicabile, qualora siano ancora pendenti alla stessa data i termini per ricorrere, la definizione prevista dall'articolo 15 della legge finanziaria, ovvero, qualora sia già stato proposto (sempre alla data del 1° gennaio 2003) ricorso avverso il predetto atto e la lite sia ancora pendente, la definizione prevista, per la chiusura delle liti fiscali pendenti, dal successivo articolo 16 della legge n. 289/2002, come chiarito nella circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, al punto 11.3.2. In tale ultimo caso, il valore della lite, precisa la circolare n.22/E (punto 8.3), è dato dalla differenza tra l'imposta sul valore aggiunto che il contribuente avrebbe dovuto corrispondere al momento dell'acquisto in assenza di agevolazione e quella effettivamente versata, senza tenere conto della maggiorazione del 30 per cento prevista dalla citata nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/definizionedei-benefici-prima-casa