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Normativa e prassi

La defiscalizzazione dei misuratori va comunicata entro il giorno successivo

I dati da inserire nel "tracciato record" relativo alla trasmissione telematica dei corrispettivi

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Come trasmettere in via telematica i corrispettivi giornalieri e defiscalizzare gli apparecchi misuratori. Nella risoluzione n. 215/E del 29 maggio, un vademecum per gli operatori del settore della grande distribuzione che scelgono di inviare telematicamente le informazioni. L'Agenzia chiarisce alcuni dubbi manifestati da una società in merito alle modalità operative per adempiere al corretto invio dei dati, soffermandosi sugli importi da indicare nei campi 9 e 10 del "tracciato record di dettaglio" allegato al provvedimento direttoriale dell'8 luglio 2005. Nel dettaglio, la società istante, operante nella grande distribuzione organizzata, chiede delucidazioni sulle informazioni da indicare relativamente ai campi 9 e 10 del "tracciato record" disciplinato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'8 luglio 2005.

L'Agenzia richiama la valenza della trasmissione telematica dei corrispettivi, soffermandosi su quanto già esposto nella circolare 8/2006, in cui si precisa che l'invio telematico sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, con facoltà di rilasciare titoli senza rilevanza fiscale. Resta fermo l'obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente.
Questa modalità di trasmissione dei corrispettivi è dunque una scelta, non un obbligo, fermo restando che, una volta presa la decisione dell'invio telematico, questa opzione diventa vincolante e va mantenuta per tutto il periodo d'imposta e deve evidenziare i dati richiesti per ciascuna giornata, anche qualora non vi siano corrispettivi.

Quanto ai contenuti da riportare nei campi del tracciato, relativamente al campo 9 si deve indicare, per ciascun punto vendita, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, attestati da adeguata documentazione. In primo luogo, con scontrino/ricevuta fiscale o con documento non fiscale, a seconda delle dimensioni del singolo punto vendita (nel caso in cui il negozio non rispetti i requisiti dimensionali dettati dalla Finanziaria 2005, la trasmissione telematica dei corrispettivi rende facoltativa l'emissione del documento non fiscale). In secondo luogo con sola fattura e, in terza battuta, con scontrino e con fattura emessa su richiesta del cliente.

Per ciò che concerne il campo 10 del tracciato record, qui va indicato unicamente l'ammontare complessivo dei corrispettivi documentati con sola fattura, senza emissione di scontrino (si pensi, ad esempio, alla vendita di beni immobili e strumentali).

Sul versante della defiscalizzazione dei misuratori, l'Agenzia concorda con l'istante, sottolineando come già in passato (circolare 8/2006) aveva chiarito che l'impresa può continuare a rilasciare titoli fiscalmente non rilevanti per quantificare i corrispettivi da comunicare alle Entrate, specificando sugli stessi la non rilevanza fiscale. Ne deriva che le società che optano per l'invio telematico non necessitano più di apparecchi misuratori e possono richiedere la defiscalizzazione di quelli in uso presso il proprio esercizio commerciale.
Per procedere a defiscalizzare gli apparecchi è necessario comunicare la disinstallazione effettuata dal tecnico, entro il giorno successivo, all'ufficio delle Entrate territorialmente competente. Perché la comunicazione sia corretta, bisogna redigere una dichiarazione in duplice esemplare, di cui uno resta all'utente, contenente i dati identificativi dello stesso utente e del tecnico.
La disciplina in materia è contenuta in due decreti ministeriali del 4 aprile 1990 e del 23 marzo 1983.

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