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Normativa e prassi

Derivati anche nella Pir Compliant
ma solo se rispettati i canoni Oicr

Il regime di favore previsto dalla legge di bilancio 2017 è applicabile a patto che vengono osservati i vincoli di composizione, i limiti di concentrazione e le altre condizioni stabilite dalla norma

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Come per le polizze che investono in Oicr Pir Compliant, anche nella polizza unit linked è possibile includere strumenti finanziari derivati nel caso in cui il contratto sia collegato esclusivamente a fondi interni “Pir Compliant” della società di assicurazione e con finalità, modalità e vincoli di gestione riconducibili agli Oicr. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 233/2018.
 
L’istante è un’impresa di assicurazione del settore vita e previdenza complementare, che ha istituito e destinato al collocamento, nel 2017, un contratto di assicurazione sulla vita diretto alla costituzione di un Piano di risparmio a lungo termine (Pir). Il contratto è stato “confezionato” sulla base della disciplina dettata dall’articolo 1, commi da 100 a 114, legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). La norma prevede un regime di non imponibilità, per alcuni redditi di capitale e diversi, realizzati dalle persone fisiche tramite Pir. La società precisa che il prodotto finanziario-assicurativo è di tipo unit linked a vita intera e investe soltanto in fondi interni assicurativi Pir Compliant. L’istante richiama, inoltre, la circolare n. 3/2018 (vedi articolo “Piani di risparmio a lungo termine: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia”), con la quale l’Agenzia chiariva che il trattamento agevolativo previsto per i Piani di risparmio a lungo termine, è consentito esclusivamente per l’investimento in strumenti finanziari derivati effettuato attraverso un Oicr Pir Compliant, limitatamente alla quota libera del 30/% (articolo 1, comma 102, legge di bilancio 2017) e solo per finalità di copertura.
 
Il quesito
Descritta l’operazione, la società, ritenendo i fondi interni assicurativi assimilabili agli Oicr, chiede se sia concessa anche ai fondi interni collegati, come quello in esame, la possibilità di investire in derivati e se siano estendibili a tali operazioni i chiarimenti forniti con la circolare n. 3/2018.
Per l’impresa la soluzioni è corretta e confermata dalle linee guida fornite dal Mef sull’argomento e dalla stessa circolare n. 3/2018 delle Entrate.
 
L’Agenzia risponde
La risposta delle Entrate fa il punto, innanzitutto, sui limiti applicativi della disciplina agevolativa di riferimento, ossia l’articolo 1 della legge n. 232/2016, commi da 100 a 114. La stessa disciplina, infatti, fissa:

  • con il comma 102, i “vincoli di composizione” in base ai quali almeno il 70/% delle somme o valori destinati al piano sia costituito da “investimenti qualificati” (cd. quota obbligatoria), come definiti dallo stesso comma
  • con il comma 103, i “limiti alla concentrazione” in strumenti finanziari di uno stesso soggetto emittente o appartenente al medesimo gruppo nonché in depositi e conti correnti
  • con il comma 105 il divieto di investimento in strumenti finanziari emessi con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

 
Detto ciò e tornando all’interpello in argomento, il documento di prassi ricorda che il comma 101 dello stesso articolo 1, apre alla costituzione di un Pir anche attraverso un contratto di assicurazione vita (Pir assicurativo) o di capitalizzazione formulato, naturalmente, nel rispetto delle regole definite dalla disciplina per usufruire dello speciale regime.
 
Per essere qualificato come Pir Compliant il contratto assicurativo dovrà prevedere investimenti in strumenti finanziari che osservino le condizioni e le percentuali definite nei commi sopra richiamati. In particolare, nell’ambito della polizza unit linked collegata direttamente a quote di Oicr Pir, i limiti di investimento devono rimanere all’interno dei vincoli previsti dal comma 102, verificati tramite i criteri applicabili agli investimenti effettuati tramite Oicr (circolare n. 3/2018).
La polizza si considera Pir Compliant, anche quando, come nel caso prospettato nell’interpello, la unit linked è collegata soltanto a uno o più fondi interni all’impresa, con finalità, modalità e vincoli di gestione della stessa natura degli Oicr e regolamenti in accordo con le previsione del comma 104.
Va da sé che anche il fondo interno Pir Compliant dovrà rispettare i vincoli stabiliti dalle disposizioni in materia di assicurazione e quelli previsti dal regime in esame.
 
Riguardo poi, all’inserimento di contratti finanziari derivati, nel caso di Oicr Pir Compliant, possono essere utilizzati soltanto nei limiti della quota libera del 30% prevista per ridurre il rischio connesso agli investimenti qualificati (circolare n. 3/2018).
Nessun problema, precisa il documento di prassi, riguardo alla verifica dei limiti del plafond fissato:  l’investimento è infatti collegato alla sottoscrizione delle quote dell’Oicr valorizzate al valore di mercato.
 
In definitiva per l’Agenzia, gli Oicr Pir Compliant appartenenti a una polizza unit linked, possono, nel rispetto delle regole stabilite dalla disciplina agevolativa, investire in strumenti finanziari derivati.
 
Ne consegue che gli strumenti finanziari derivati possono essere inclusi, come per le polizze che investono in Oicr Pir Compliant, anche nel caso in esame relativo a una polizza Pir Compliant collegata esclusivamente a fondi interni “Pir Compliant” dell’impresa di assicurazione, se le finalità, modalità e vincoli di gestione sono riconducibili agli Oicr.

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