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Normativa e prassi

Detrazione spese dei medicinali. Lo scontrino ora parla in codice

Il nome del farmaco è sostituito dal suo numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)

Per la detrazione, o la deduzione, della spesa d’acquisto dei medicinali, lo scontrino non dovrà più indicarne la denominazione commerciale, bensì il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC). Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E, documento che fa seguito al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, emesso lo scorso 29 aprile.
 
La normativa fiscale e l’intervento del Garante
La Finanziaria 2007 ha subordinato il diritto alla deduzione dall’imponibile, e alla detrazione d’imposta, delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali alla certificazione delle stesse, risultante “da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
Dopo proroghe e rinvii vari nell’applicazione della disposizione, si è arrivati, a regime, al cosiddetto “scontrino parlante”, così come finora conosciuto, riportante la dizione “farmaco” o “medicinale”, la relativa denominazione commerciale e il codice fiscale del destinatario.
 
Proprio la necessità di menzionare nel documento il nome del farmaco, con la conseguente idoneità a rivelare, in sede di dichiarazione dei redditi, le patologie degli utilizzatori ai Caf o ai professionisti, è stata alla base di numerose segnalazioni fatte al Garante che, accogliendole, ha disposto (contemperando la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali) che la specificazione sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato è soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco.
 
Il nuovo scontrino parlante
Per poter fruire delle previste agevolazioni fiscali legate all’acquisto di farmaci, gli scontrini dovranno, quindi, indicare natura e quantità dei medicinali acquistati, codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e codice fiscale del destinatario.
 
Il Garante ha fissato al 1° gennaio 2010 la data-limite entro la quale “adeguare” lo scontrino alle nuove indicazioni. Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2009, daranno comunque diritto alla deduzione/detrazione anche quelli emessi con il vecchio sistema, vale a dire con la denominazione del farmaco in luogo del codice AIC. 
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