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Normativa e prassi

La dichiarazione annuale tardiva
non preclude il regime premiale Isa

I benefici riconosciuti in base ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici possono essere fruiti anche se il contribuente ha presentato un’integrativa nei termini

isa

Si ai vantaggi Isa anche in caso di dichiarazione “tardiva” presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordianrio. È la conclusione dell’Agenzia delle entrate con la risposta n. 31 del 6 febbraio 2020 a un interpello con cui un contribuente riteneva di poter fruire comunque del regime agevolato di cui all'articolo 9-bis, comma 11 del Dl n. 50/2017.
L’Agenzia, in primo luogo, ricorda che il Dl n. 50/2017 all'articolo 9-bis, comma 11, ha previsto un regime premiale per i contribuenti che applicano gli Isa, che consente:

  • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione per la compensazione di crediti Iva inferiori a 50mila euro e crediti su imposte dirette e Irap inferiori a 20mila euro;
  • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o dalla prestazione di garanzia per un rimborso Iva per un importo inferiore a 50mila
  • l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di comodo
  • l'esclusione dall'attività di accertamento di cui articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr n. 600/1973 e articolo 54, comma 2, Dpr n. 633/1972
  • l'anticipazione di almeno un anno, in funzione del livello di affidabilità raggiunto, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
  • l'esclusione della determinazione sintetica del reddito (articolo 38 Dpr n. 600/1973) con la condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Riguardo ai termini per le presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap, l’Agenzia ricorda il comma 7 dell’articolo 2 del Dpr n. 322/1998 secondo il quale “Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”. Anche la circolare n. 42/2016, paragrafo 2.2., ha precisato che la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari.

Di conseguenza, in accoglimento della soluzione prospettata dall’istante, l’Agenzia ritiene che il contribuente ha diritto ai benefici del regime premiale di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, anche in base alla dichiarazione tardiva presentata entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria.

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